Iperammortamento: gestione dell’acconto e adempimenti operativi

Articolo pubblicato il 14/05/2026

L’attuale disciplina dell’iperammortamento introduce regole specifiche per la gestione degli investimenti, differenziandosi in modo sostanziale dal precedente regime “Transizione 5.0”. Di seguito si riepilogano i punti chiave per la corretta gestione amministrativa.

Gestione dell’acconto del 20%

Il versamento dell’acconto deve essere effettuato nella misura del 20% per ogni singolo bene oggetto di investimento, anche nel caso in cui l’impresa abbia presentato un progetto combinato.
In fase di comunicazione di conferma dell’investimento:
Immodificabilità dei beni: I beni indicati nella comunicazione preventiva non possono essere sostituiti.
Variazione degli importi: È consentita una diminuzione degli importi. In tal caso, si procederà a un adeguamento proporzionale del valore dell’acconto da versare e dell’ammontare complessivo dell’investimento confermato.
Dettaglio documentale: La comunicazione deve specificare la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto necessaria a coprire il 20% del costo di acquisizione di ogni singolo bene, includendo i riferimenti delle fatture.
A differenza del modello “Transizione 5.0” — che richiedeva il versamento di un acconto del 20% sul valore complessivo della domanda — il nuovo regime permette di comunicare l’ultimazione del progetto in modo distinto per ciascun bene, anche in presenza di una domanda unica.

Ubicazione degli investimenti e dati previsionali

Ogni progetto deve essere riferito a una specifica struttura produttiva, definita come un sito (o più unità locali/stabilimenti su particelle catastali contigue) dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa.
L’impresa è tenuta a inviare comunicazioni preventive per ogni struttura produttiva coinvolta, garantendo che:
I dati identificativi degli investimenti corrispondano ai beni elencati negli allegati IV e V della legge di riferimento.
Siano indicate le date previste di interconnessione per i beni strumentali.
Siano specificati tipologia, ammontare e data prevista di entrata in funzione per gli investimenti in impianti di autoproduzione e autoconsumo da fonti rinnovabili.
Siano evidenziati i dati relativi alla maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

Definizione di “ultimazione lavori”

Il decreto stabilisce criteri temporali differenti per il completamento degli investimenti:
Beni strumentali (macchinari): L’ultimazione coincide con la data di effettuazione dell’investimento, definita secondo le regole generali dell’articolo 109 del TUIR, indipendentemente dai principi contabili adottati dall’impresa.
Impianti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili: Rileva la data di “fine lavori”. Tale momento si configura con l’installazione di tutti i macchinari e dispositivi elettromeccanici, unitamente al completamento delle opere civili necessarie all’esercizio dell’impianto, in conformità al progetto autorizzato.