Iperammortamento 2026-2028: i nuovi obblighi di certificazione contabile
Articolo pubblicato il 21/05/2026
Lo schema di decreto attuativo relativo all’iperammortamento per il triennio 2026-2028 introduce importanti novità procedurali per le imprese che intendono accedere al beneficio fiscale. A differenza delle precedenti agevolazioni, il nuovo quadro normativo delinea un sistema di controlli più rigoroso, con un impatto diretto sui costi di gestione della pratica.
Soggetti abilitati alla certificazione
L’articolo 7 del decreto stabilisce che la certificazione contabile deve essere rilasciata da soggetti incaricati della revisione legale dei conti. Nello specifico:
- Per le imprese già dotate di un organo di revisione (collegio sindacale, revisore unico o società di revisione), l’incarico deve essere affidato obbligatoriamente al soggetto già incaricato del controllo sul bilancio.
- Per le imprese non obbligate per legge alla revisione, la certificazione può essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui al Dlgs 39/2010.
Questa scelta risponde alla necessità di garantire indipendenza e continuità informativa, assicurando che chi certifica le spese sia lo stesso soggetto che ne verifica la rilevazione contabile nel bilancio d’esercizio.
Assenza di ristoro per le spese di certificazione
Un elemento di forte discontinuità rispetto al Piano Transizione 5.0 riguarda il trattamento economico della certificazione. Mentre il decreto 19/2024 prevedeva per le imprese non soggette a revisione legale un credito d’imposta fino a 5.000 euro a copertura delle spese di certificazione, lo schema dell’iperammortamento 2026-2028 non prevede alcun meccanismo di ristoro.
Poiché il beneficio opera come maggiorazione del costo di acquisizione del bene ai soli fini dell’ammortamento o dei canoni di leasing, il costo del professionista non è capitalizzabile sul bene e resta interamente a carico dell’impresa beneficiaria.
L’impatto procedurale per le PMI
La certificazione contabile diventa un requisito universale, indipendentemente dall’ammontare dell’investimento o dalla dimensione aziendale. A questo adempimento si sommano:
- La perizia tecnica asseverata (obbligatoria anche per investimenti inferiori a 300.000 euro secondo le ultime versioni dello schema).
- Le tre comunicazioni obbligatorie al GSE (preventiva, di conferma e di completamento).
- La comunicazione periodica annuale per il monitoraggio.
Considerazioni operative
Il peso degli oneri procedurali richiede oggi una valutazione costi-benefici preventiva molto più accurata. Per investimenti di modesta entità, l’incidenza delle spese professionali (perizia e certificazione) e degli oneri di gestione documentale potrebbe ridurre significativamente il vantaggio fiscale netto derivante dalla maggiorazione.
