Iperammortamento 2026: i vantaggi temporali della locazione finanziaria

Articolo pubblicato il 20/05/2026

La scelta tra l’acquisto diretto e la locazione finanziaria (leasing) per l’acquisizione di beni agevolabili con l’iperammortamento 2026 (Legge 199/2025) incide in misura rilevante sulla tempistica di fruizione del beneficio fiscale. Sebbene il risparmio d’imposta complessivo rimanga invariato, il leasing consente un sensibile dimezzamento dei tempi di recupero dell’agevolazione.

La normativa: deduzione in metà tempo rispetto all’ammortamento ordinario

In base all’articolo 102, comma 7 del Tuir, per i beni acquisiti in leasing la deduzione dei canoni è ammessa in un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente ai coefficienti tabellari. Al contrario, in caso di acquisto diretto, la deduzione deve seguire l’intero periodo di ammortamento ordinario, con l’ulteriore dimezzamento della quota nel primo esercizio (come previsto dall’articolo 102, comma 2), che sposta il completamento all’anno successivo.

Un aspetto centrale è che questo beneficio opera indipendentemente dalla durata contrattuale pattuita. Ad esempio, un’impresa che stipula un contratto di leasing della durata di cinque anni può comunque dedurre il costo finanziario e la relativa maggiorazione in soli 30 mesi (qualora la metà del periodo di ammortamento tabellare corrisponda a tale durata).

Un esempio pratico: acquisto diretto contro leasing

Si consideri un investimento di 100.000 euro in un bene con coefficiente di ammortamento del 20% (come carrelli elevatori o autoveicoli da trasporto), rientrante nel primo scaglione di maggiorazione al 180%:

  • Con acquisto diretto: la fruizione della maggiorazione (pari a 180.000 euro) si distribuisce su sei esercizi (72 mesi), con una quota del 10% nel primo e nell’ultimo anno e del 20% negli anni centrali.
  • Con il leasing: la medesima maggiorazione si concentra in soli 30 mesi (metà del periodo ordinario di ammortamento di 5 anni). Ciò determina un recupero anticipato di ben 42 mesi (tre anni e mezzo).

La gestione operativa e il rischio di perdita del beneficio

Il meccanismo si attua attraverso specifiche variazioni fiscali extracontabili in sede di dichiarazione dei redditi. Nei primi anni, la deduzione fiscale eccede il canone contabilizzato a conto economico, generando variazioni in diminuzione; negli esercizi successivi, i canoni residui vengono neutralizzati con variazioni in aumento.

Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate (circolari 23/E/2016 e 4/E/2017), la maggiorazione non fruita nel corretto periodo di competenza va perduta e il differenziale non è recuperabile negli anni successivi. Le imprese che non effettuano le variazioni in diminuzione nei primi esercizi, deducendo solo in proporzione ai canoni contabilizzati, rischiano di perdere parte dell’agevolazione, salvo il ricorso a dichiarazioni integrative a favore.