Bonus edilizi: responsabilità del cessionario e limiti alla colpa grave

Articolo pubblicato il 01/04/2026

L’amministrazione finanziaria ha recentemente intensificato i controlli sui crediti d’imposta, con particolare attenzione a quelli legati ai bonus edilizi. In questo contesto, assume rilievo il tema della responsabilità dei cessionari dei crediti, soprattutto nei casi in cui il credito risulti non spettante o inesistente.

Responsabilità del cessionario: quadro generale

Dal punto di vista tributario, la responsabilità solidale del cessionario è limitata ai casi di dolo o colpa grave in presenza di concorso nella violazione. È quindi esclusa la responsabilità per colpa lieve, a condizione che il cessionario abbia acquisito la documentazione richiesta dalla normativa, come il visto di conformità e le asseverazioni tecniche, ove previste.

Il “safe harbour” documentale

La prassi amministrativa ha introdotto un vero e proprio perimetro di protezione per il cessionario diligente. In particolare, il possesso di una documentazione completa e dettagliata (titoli edilizi, fatture, prove di pagamento, contratti e asseverazioni obbligatorie) può escludere la configurabilità della colpa grave.

In presenza di tale documentazione, il cessionario che dimostra di aver acquisito il credito in buona fede non può essere ritenuto responsabile in solido per colpa grave.

Assenza parziale di documentazione

Il sistema non è tuttavia meramente formale. Il mancato possesso di una parte della documentazione non comporta automaticamente una presunzione di colpa grave. Il cessionario può dimostrare la propria diligenza con ogni mezzo, trasferendo sull’amministrazione l’onere di provare la sussistenza della colpa grave.

Questo approccio evita che carenze documentali non rilevanti o non indicative di negligenza significativa possano determinare automaticamente una responsabilità.

Documentazione richiesta e limiti degli obblighi

È stato chiarito che la documentazione necessaria ai fini dell’esimente è esclusivamente quella obbligatoria per legge. Di conseguenza, il cessionario non è tenuto a reperire documenti non previsti dalla normativa vigente al momento della generazione del credito.

La valutazione della diligenza deve quindi essere effettuata considerando il quadro normativo applicabile nel momento in cui il credito è sorto.

Limiti della tutela: il dolo

Resta fermo che la protezione documentale non opera nei casi di dolo. Se l’amministrazione dimostra che il cessionario era consapevole della natura inesistente o non spettante del credito e ha partecipato intenzionalmente alla frode, la responsabilità solidale rimane pienamente configurabile, indipendentemente dalla completezza della documentazione posseduta.