La nota di credito Iva attende la conclusione della vecchia procedura
Le regole relative alle note di credito IVA emesse in seguito a procedure concorsuali stanno ricevendo attenzione, soprattutto per quanto riguarda i casi di fallimento successivi ai concordati avviati prima del 26 maggio 2021.
Le Entrate hanno risposto a due domande chiave:
- È possibile ridurre l’imposta sia per la parte di credito ridotta a seguito del decreto di omologa del concordato, sia per la parte aggiuntiva oggetto di un successivo accordo transattivo?
- Il fallimento del debitore, successivo al 26 maggio 2021, può essere considerato una nuova procedura anche se il concordato è stato avviato prima di tale data?
In un caso specifico, una società ha un credito in un concordato preventivo del 2017, con un pagamento parziale previsto per i creditori.
Le parti hanno stipulato un accordo aggiuntivo per ulteriori riduzioni.
Secondo le Entrate, questo accordo non costituisce un accordo separato tra le parti, ma fa parte della procedura concorsuale stessa.
In caso di fallimento, le regole dell’articolo 26 del decreto IVA, sia nella sua forma precedente che in quella riformata, continuano ad essere applicate.
La riduzione dell’imposta è possibile solo dopo la conclusione infruttuosa della procedura concorsuale.
fonte: IlSole24Ore
In allegato articolo integrale:
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