Crediti d’imposta R&S: natura facoltativa del parere MISE
Articolo pubblicato il 16/06/2026
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18155/2026, ha stabilito che l’omessa richiesta del parere del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE) da parte dell’Agenzia delle Entrate non determina automaticamente la nullità o un vizio procedimentale dell’atto di recupero dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo (R&S).
Questa pronuncia risolve una questione a lungo dibattuta, che aveva visto posizioni contrastanti nelle corti di merito circa la necessità di tale parere tecnico per la validità delle contestazioni.
Le motivazioni della Corte
I giudici di legittimità hanno motivato la facoltatività della richiesta di parere basandosi su tre punti chiave:
- Interpretazione letterale della norma: L’articolo 8, comma 2, del Dl 27/5/2015 stabilisce che l’Agenzia “può” (e non deve) richiedere al MISE di esprimere il proprio parere.
- Assenza di sanzioni di nullità: Né la norma primaria (Dl 145/2013) né il decreto attuativo prevedono esplicitamente la nullità dell’atto impositivo in caso di omessa acquisizione del parere preventivo.
- Tutela del diritto di difesa: L’omessa richiesta del parere non limita le prerogative difensive del contribuente. In sede di contenzioso, l’azienda ha la piena facoltà di dimostrare la sussistenza dei requisiti necessari per l’agevolazione utilizzando qualsiasi mezzo di prova, inclusi perizie asseverate, relazioni tecniche o certificazioni contabili.
Implicazioni per le aziende in caso di accertamento
Sebbene la sentenza chiarisca che il parere del MISE non è un passaggio obbligatorio, ciò non esime l’Amministrazione finanziaria dai propri obblighi motivazionali.
Quando l’Agenzia contesta progetti caratterizzati da un elevato tasso di tecnicismo (tipico dei crediti R&S), l’atto impositivo deve essere comunque motivato in modo analitico e rigoroso. Di conseguenza, l’assenza del contributo tecnico del MISE sposta il nodo centrale del contenzioso sul piano dell’istruttoria probatoria:
- L’Amministrazione è tenuta a fornire, in proprio, le motivazioni tecniche idonee a invalidare la validità del progetto oggetto di beneficio.
- L’atto di recupero rimane censurabile qualora le motivazioni tecniche addotte dall’ufficio — che non sempre dispone di competenze specifiche per valutare progetti altamente complessi — risultino carenti o inadeguate.
