Imposta di bollo scadenza 20/10/2020

Il Decreto Liquidità convertito in Legge 5 giugno 2020 n.40 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 6 giugno 2020 in vigore dal 7 giugno 2020 conferma con l’art. 26 la proroga del versamento dell’imposta di bollo per le e-fatture senza applicazione di sanzioni e interessi, in presenza di particolari condizioni, ovvero:

• per l’imposta dovuta sulle fatture emesse nel primo trimestre solare, se l’importo dovuto è inferiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire senza l’applicazione di sanzioni nè interessi, insieme all’imposta dovuta per il secondo trimestre entro il 20 luglio 2020;
• per l’imposta sulle fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l’importo complessivamente dovuto è inferiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire senza l’applicazione di sanzioni nè interessi insieme all’imposta dovuta per il terzo trimestre entro il 20 ottobre 2020.

Restano invariati i termini di versamento dell’imposta dovuta per il terzo e il quarto trimestre 2020.

Ricordiamo che quanto stabilito dalla nuova disposizione introdotta dall’art. 26 del Decreto liquidità, intende riparametrare le scadenze di versamento per il primo e il secondo trimestre dell’anno in base all’ammontare dell’imposta di bollo dovuta se inferiore o superiore ai 250 euro, modificando il comma 1-bis introdotto dall’art. 17 del DL 124/2019.

Ricordiamo che l’imposta di bollo è dovuta sulle operazioni in generale non assoggettate ad Iva (se di ammontare superiore a 77,47 euro) e ricordiamo inoltre che nell’area riservata del soggetto passivo I.V.A. sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e Corrispettivi”, è presente il servizio per verificare l’ammontare complessivo dell’imposta di bollo dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI).

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato con le seguenti modalità:

• mediante il servizio presente nella suddetta area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale,
• oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle entrate.

I codici tributo istituiti con Risoluzione n. 42/E/2019, differenziati in relazione al trimestre di competenza, sono i seguenti:

• 2521 per il primo trimestre,
• 2522 per il secondo trimestre,
• 2523 per il terzo trimestre,
• 2524 per il quarto trimestre.

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