Rinvio dei versamenti legato a ricavi e compensi conseguiti a marzo

Il raffronto con i ricavi e i compensi dello stesso mese del precedente periodo d’imposta può creare problemi sul piano operativo.

In base al decreto approvato tre giorni fa dal Governo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, occorre interrogarsi su come gestire la prossima scadenza del 16 aprile, fermo restando che analogo ragionamento vale anche per quelle del mese di maggio.

Lo schema di decreto prevede un differimento delle scadenze di aprile al ricorrere delle seguenti condizioni:
– per le imprese e i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, occorre una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
– per gli stessi soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nello stesso periodo, occorre una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

In tale circostanza, sono rinviati al 30 giugno 2020 i versamenti relativi:
– alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli
artt. 23 e 24 del DPR 600/73 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti hanno operato in qualità di sostituti d’imposta nel mese di marzo;
– alla liquidazione dell’IVA di marzo;
– ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria, scadenti nel mese di marzo.

Resta invece l’obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 25 del DPR 600/73.

Come accennato, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Se il testo verrà confermato nella versione che oggi conosciamo, l’aspetto più delicato sul piano operativo è rappresentato dalla necessità di fare riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nel mese di marzo 2020, da raffrontare con i ricavi e i compensi dello stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Come rilevato anche dal CNDCEC con un comunicato stampa diramato ieri (si veda “Commercialisti: «Poco coraggio sulle scelte fiscali»di oggi), tale soluzione normativa obbliga i soggetti in contabilità ordinaria che determinano i ricavi in base al principio di competenza a effettuare le scritture di assestamento (si pensi a un ricavo di competenza plurimensile) per entrambi i mesi di osservazione con un aggravio di costi e incertezze poco comprensibili. Peraltro, le stesse difficoltà dovrebbero essere affrontate dall’Agenzia delle Entrate in sede di eventuale controllo, per cui la scelta normativa appare ancora di più irrazionale.

Meglio sarebbe stato far riferimento al fatturato, in modo da avere un dato di facile individuazione e di facile controllo.

Particolari regole sono poi previste per imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza. In questo caso, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, i versamenti IVA di aprile e maggio sono sospesi, in presenza di una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Lo schema di decreto fa salvi gli effetti dei DL 9/2020 e 18/2020 per cui, ad esempio, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, a prescindere dalla riduzione di fatturato, restano comunque sospesi, dal 2 marzo 2020 e fino al 30 aprile 2020, i termini relativi:
– ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli
artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;
– agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Il quadro che sta emergendo dalla sovrapposizione dei vari decreti è di una complicazione per certi aspetti sconfortante, soprattutto in considerazione del fatto che questo decreto dovrebbe contenere anche una norma di rimessione in termini per tutti quelli che, ai sensi dell’art. 60 del DL 18/2020, dovevano versare imposte e contributi entro lo scorso 20 marzo e non vi hanno provveduto. Se eseguiti entro il 16 aprile 2020, questi versamenti verranno considerati tempestivi, senza il pagamento di sanzioni e interessi. Con buona pace per chi si è affannato per versare in tempo allo scoppio dell’epidemia.

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