Credito R&S (2015-2019): illegittima l’applicazione retroattiva del Manuale di Frascati
Articolo pubblicato il 05/06/2026
Con la recente sentenza n. 813 del 4 maggio 2026, il TAR Lazio ha riaffermato un principio fondamentale per la tutela delle imprese: i criteri del Manuale OCSE di Frascati non possono essere applicati retroattivamente per valutare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo effettuati tra il 2015 e il 2019.
Il caso: il diniego delle certificazioni di qualità
La controversia nasce dal provvedimento con cui il Ministero dell’Industria e del Made in Italy (Mimit) aveva respinto le istanze di certificazione per investimenti realizzati sotto il regime del D.L. 145/2013. Il Ministero aveva basato il diniego sulla mancata conformità dei progetti ai rigidi parametri del Manuale di Frascati, richiamati dalle linee guida ministeriali solo nel 2024.
Le motivazioni della decisione del TAR
Il giudice amministrativo ha annullato il provvedimento ministeriale basandosi su diversi punti di diritto:
- Assenza di riferimenti normativi: La disciplina originaria del credito d’imposta (precedente alla riforma del 2019) non conteneva alcun richiamo al Manuale di Frascati. Tale riferimento è apparso esplicitamente solo con il decreto attuativo del 20 maggio 2020.
- Gerarchia delle fonti e irretroattività: Il Manuale OCSE è considerato un atto di prassi o una fonte di rango secondario. In quanto tale, non può derogare al principio generale di irretroattività della legge, sancito dall’art. 11 delle Preleggi e rafforzato, in ambito tributario, dallo Statuto del Contribuente (L. 212/2000) e dall’art. 23 della Costituzione.
- Precedenti interpretativi: Anche le comunicazioni della Commissione UE del 2014 richiamavano versioni precedenti del Manuale (2002), caratterizzate da una nozione di Ricerca e Sviluppo più ampia e flessibile rispetto a quella attuale.
Rilevanza pratica per le imprese
Questa pronuncia rappresenta un punto di riferimento essenziale per le aziende che si trovano a gestire contenziosi o procedure di certificazione relative al vecchio regime. In particolare, la sentenza incide su:
- Requisito della novità: Viene contestata l’applicazione di criteri restrittivi “ex tunc” per qualificare i progetti.
- Certificazioni di qualità: Il Mimit non può sindacare la qualità dei progetti ante-2020 utilizzando parametri tecnici non previsti all’epoca degli investimenti.
- Profili sanzionatori e penali: La distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti ha riflessi diretti sui termini di decadenza per l’accertamento e sulle potenziali responsabilità penali (art. 10-quater, Dlgs 74/2000).
In conclusione, la sentenza del TAR Lazio fornisce un’importante base difensiva nei contenziosi pendenti, in attesa che la Corte di Cassazione si pronunci in via definitiva sulla questione.
