Magazzini e giacenze: sanatoria solo per beni «caratteristici»

Articolo pubblicato il 17/11/2023

Il disegno di legge di Bilancio per il 2024 reintroduce la possibilità per le imprese di regolarizzare le giacenze di magazzino all’inizio del periodo d’imposta 2023.
Questa regolarizzazione prevede il pagamento di una sostitutiva, il cui importo varia in base al comportamento dell’impresa.
La norma è simile a una legge del 1999 e può essere applicata a molte imprese, tranne quelle che utilizzano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Dal punto di vista soggettivo, la norma esclude solo le imprese che utilizzano IAS/IFRS, ma sembra essere applicabile a una vasta gamma di altre imprese.
Dal punto di vista oggettivo, coinvolge le giacenze iniziali dei beni utilizzati nell’attività aziendale, come materie prime e beni mobili.

L’adeguamento contabile può avvenire eliminando quantità o valori in eccesso rispetto alle giacenze effettive all’inizio del periodo d’imposta o iscrivendo giacenze iniziali precedentemente omesse. La norma non fornisce dettagli sul trattamento contabile dell’aggiustamento ma dichiara che ha effetti contabili e fiscali a partire dal 2023.
È importante notare che l’eliminazione delle giacenze iniziali comporta una diminuzione del patrimonio netto, e l’importo attribuito a conto economico deve essere “sterilizzato” per scopi fiscali.
Non è stato definito un trattamento specifico per l’incremento del patrimonio netto derivante da una regolarizzazione in aumento.

In termini civilistici, l’adeguamento avrà un impatto sul risultato dell’esercizio e sul patrimonio netto dell’impresa.

Per quanto riguarda la correzione degli errori, sembra essere applicabile il principio contabile OIC 29.
Gli errori rilevanti vengono corretti all’inizio dell’esercizio, con un’imputazione agli “utili portati a nuovo,” mentre gli errori non rilevanti vengono contabilizzati nel conto economico dell’esercizio in cui vengono scoperti.
È richiesta un’ampia informativa nella nota integrativa, e le società devono correggere retroattivamente gli errori rilevanti ai fini comparativi.

In termini di responsabilità penali, sembra che l’adeguamento non comporti sanzioni civili o penali, ma questa questione potrebbe richiedere ulteriori considerazioni e aggiornamenti.

fonte: Il Sole 24Ore

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Magazzini e giacenze: sanatoria solo per beni «caratteristici»