Iva omessa non punibile se il debito è estinto
Articolo pubblicato il 04/07/2023
La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza importante, la numero 28031 depositata il 28 giugno 2023, riguardante l’omesso versamento dell’IVA.
Secondo la Corte, se un contribuente ha integralmente pagato il debito anche dopo l’avvio del dibattimento, l’omissione di versamento dell’IVA non può essere considerata punibile per particolare tenuità del fatto.
La condotta successiva del contribuente, infatti, deve essere valutata dal giudice insieme ad altri elementi al fine di determinare l’eventuale non punibilità, in conformità alla riforma Cartabia.
Nel caso specifico, la Corte di appello aveva confermato la condanna di tre imputati per l’omesso versamento dell’IVA.
Gli imputati hanno presentato un ricorso in Cassazione sostenendo che la Corte territoriale non aveva tenuto conto del pagamento del debito effettuato successivamente alla commissione del reato, elemento rilevante ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, come previsto dall’articolo 131 bis del Codice penale.
Questa richiesta è stata avanzata considerando anche il fatto che i soggetti coinvolti non avevano un comportamento abituale di questo tipo.
L’accusa, d’altro canto, ha sostenuto che questa causa di non punibilità poteva essere applicata solo se l’omissione di versamento riguardava un ammontare molto vicino alla soglia di punibilità.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla difesa, ritenendo fondata la loro obiezione e ribaltando così la decisione della Corte di appello.
fonte: Il Sole 24 Ore
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