Le Novità – parte 2

Avanti tutta sul modello dei partenariati «Ppp»

Si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l’affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato (Ppp).
Il nuovo codice dedica a questo modello l’intero IV libro dove all’articolo 175 si prevede che le pubbliche amministrazioni adottino «il programma triennale delle esigenze pubbliche idonee a essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato».
Il ricorso al partenariato pubblico-privato è preceduto da un esame preliminare. «La valutazione si incentra sull’idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, sulle condizioni necessarie a ottimizzare il rapporto tra costi e benefici, sulla efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, nonché sulla capacità di indebitamento dell’ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale».

 

Ridisegnato il ruolo Anac Gestirà la Banca dati

C’è anche il riordino delle competenze dell’Anac nel nuovo Codice. Il governo parla di «un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie» e del «superamento delle linee guida adottate dall’Autorità, attraverso l’integrazione nel Codice della disciplina di attuazione».
Tra le novità la titolarità in via esclusiva della Banca dati nazionale dei contratti pubblici con l’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, compreso l’elenco dei soggetti aggregatori, nonché l’Anagrafe degli operatori economici.
Perde l’elenco e i poteri di controllo delle società in house l’authority che però guadagna la possibilità di comminare sanzioni in alcuni casi particolari di pubblicità o di oscuramento delle offerte economiche. Anac perderebbe anche i poteri di controllo in materia di concorrenza e delle verifiche sulle Soa.

 

Meno vincoli sulle gare di appalto integrato

Torna in grande spolvero l’appalto integrato che prevede la possibilità di affidare a un unico soggetto sia la progettazione che l’esecuzione di un’opera.
Questa possibilità viene reintrodotta nell’articolo 44 del Codice senza i divieti previsti nella versione attualmente in vigore. Il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato.
Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria. La stazione appaltante deve poi motivare la scelta con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
L’offerta è valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa L’appalto integrato favorisce le procedure dei lavori nei piccoli e medi Comuni.

 

fonte: Il Sole 24 Ore

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