Modalità di verifica della certificazione verde Covid-19
Articolo pubblicato il 13/10/2021
Così come previsto dall’art. 3 del D.L. 127/2021 (G.U. n. 226/2021), a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al termine dello stato emergenziale da Covid-19, attualmente fissato al 31 dicembre 2021, sono tenuti a possedere ad esibire il green pass di cui al D.L. 52/2021 (L. 87/2021) coloro che accedono ai locali aziendali e più precisamente:
- lavoratori dipendenti
- lavoratori autonomi
- lavoratori occasionali
- professionisti
- collaboratori
- fornitori
- lavoratori somministrati
- tirocinanti
- volontari
Il controllo del green pass viene effettuato (in alternativa “a campione”) all’atto di accesso ai luoghi di lavoro dall’incaricato a tal fine, tramite l’app Verifica C19.
La verifica del green pass avviene nel rispetto delle disposizioni sulla privacy, ossia i dati riportati, tra i quali la scadenza, non vengono archiviati e non può essere conservata copia cartacea.
Si ricorda che l’accesso nei luoghi di lavoro in mancanza di gree pass comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.
Nei confronti dei lavoratori dipendenti che accedono ai luoghi di lavoro privi del green pass possono essere anche applicate le sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicato dall’azienda.
Li, 09/10/2021
