Ordinanza per commercio all’ingrosso e al minuto

ORDINANZA 4 APRILE REGIONE LOMBARDIA

In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, sono consentite le seguenti:

  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali di cui al predetto allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
  • Commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con lE modalità della consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020.
  1. B) È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile (c.d. Case dell’acqua) e quelli di latte sfuso, l’accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  2. C) La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
  • computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati,
  • apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati,
  • articoliperl’illuminazione,
  • ferramenta,vernici,vetropiano e materiale elettrico e termoidraulico,
  • ottica e fotografia

è vietata nei giorni festivi e prefestivi;

  1. G) la consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali (ivi compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come integrate dal precedente punto a). Come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. 222/2016, quando l’attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio, deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
  2. H) sono sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare.

  Altre attività economiche

  1. A) si continuano ad applicare le misure adottate con il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, come stabilito dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:

a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.

a.2) le attività di cui ai codici 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli:

  • interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
  • interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività Consentite

ORDINANZA 6 APRILE IN VIGORE DA OGGI:

PERMETTE

  1. il commercio al dettaglio di fiori e piante di cui alla lettera a) del punto 1.2 dell’art. 1 è consentito negli ipermercati e supermercati;
  2. sono esclusi dal divieto di cui alla lettera b) del punto 1.2 dell’art. 1 i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale; sono altresì esclusi dal predetto divieto i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
  3. è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020; la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
  4. è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche,secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
  5. le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.

Bonus ricerca, cinque profili critici sotto la lente dell’amministrazione

Il Fisco ha intensificato i controlli sui principali incentivi fiscali destinati alle imprese: dal credito d’imposta per ricerca e sviluppo a quelli per Industria 4.0, patent box, aiuti Covid e agevolazioni per start-up e PMI innovative. Particolare attenzione è rivolta al credito R&S, spesso oggetto di contestazioni per incertezza sulle attività realmente agevolabili. I settori…

Maggiori Informazioni

Transizione 4.0 30 giorni per sapere i fondi disponibili

Le risorse da 2,2 miliardi di euro per il 2025 destinate al piano Transizione 4.0 risultano già esaurite, come indicato nelle ricevute delle comunicazioni inviate dal 17 giugno in poi. Le imprese possono comunque continuare a presentare le domande sperando in un eventuale scorrimento o rifinanziamento, che sarà verificato entro 30 giorni. Una novità cruciale…

Maggiori Informazioni

La prenotazione del bonus 4.0 va confermata entro il 17 luglio

Le imprese che hanno già inviato le comunicazioni per gli investimenti 4.0 del 2025 utilizzando i vecchi modelli devono trasmettere le comunicazioni confermative con i nuovi modelli entro il 17 luglio 2025, per non perdere la priorità nell’ordine cronologico utile all’assegnazione dei crediti d’imposta. Il canale telematico per l’invio con la nuova modulistica è attivo…

Maggiori Informazioni

Cambio Isa per nuovo codice Ateco, niente cessazione dal concordato

Il cambio del codice attività a causa della nuova classificazione Ateco 2025 non comporta automaticamente l’uscita dal concordato preventivo biennale (Cpb) per chi vi ha aderito per il biennio 2024-2025, anche se cambia l’indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa). L’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che non si tratta di una modifica sostanziale dell’attività, e quindi…

Maggiori Informazioni

Catastrofi naturali, l’indennizzo va al proprietario dell’immobile

La conversione in legge del Dl 39/2025 ha introdotto modifiche per chiarire e correggere l’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali delle imprese, evidenziando ancora difficoltà interpretative e problemi di coordinamento tra le norme. Le novità principali riguardano: Scoperto e franchigia: le grandi imprese non sono più soggette al limite del 15%, ma resta incerto il…

Maggiori Informazioni