Ordinanza per commercio all’ingrosso e al minuto

ORDINANZA 4 APRILE REGIONE LOMBARDIA

In aggiunta alle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, sono consentite le seguenti:

  • Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio esclusivamente all’interno degli esercizi commerciali di cui al predetto allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
  • Commercio al dettaglio di fiori e piante, esclusivamente con lE modalità della consegna a domicilio, in relazione a quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. f) del D.P.C.M. del 22 marzo 2020.
  1. B) È vietato il commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, fatti salvi i distributori automatici di acqua potabile (c.d. Case dell’acqua) e quelli di latte sfuso, l’accesso ai quali deve avvenire nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  2. C) La vendita dei prodotti rientranti nelle seguenti categorie merceologiche:
  • computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici in esercizi non specializzati,
  • apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati,
  • articoliperl’illuminazione,
  • ferramenta,vernici,vetropiano e materiale elettrico e termoidraulico,
  • ottica e fotografia

è vietata nei giorni festivi e prefestivi;

  1. G) la consegna a domicilio dei prodotti è consentita agli operatori commerciali (ivi compresi quelli del commercio su area pubblica), limitatamente alle categorie merceologiche previste dal D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, come integrate dal precedente punto a). Come previsto dal Punto 1.12.5 della tabella A del d.lgs. 222/2016, quando l’attività di consegna a domicilio è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo. La consegna a domicilio, deve essere svolta nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto, evitando altresì che al momento della consegna vi siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
  2. H) sono sospesi i mercati coperti, i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare.

  Altre attività economiche

  1. A) si continuano ad applicare le misure adottate con il Decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, come stabilito dal D.P.C.M. del 1° aprile 2020, ad eccezione di quanto segue:

a.1) le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici 69 (Attività legali e contabili), 70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) devono essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo appuntamento.

a.2) le attività di cui ai codici 95.11.00 (Riparazione e manutenzione di computer e periferiche), 95.12.01 (Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari), 95.12.09 (Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni) 95.22.01 (Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa) restano sospese ad eccezione degli:

  • interventi strumentali all’erogazione dei servizi di pubblica utilità, nonché dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146;
  • interventi necessari per la garanzia della continuità delle attività Consentite

ORDINANZA 6 APRILE IN VIGORE DA OGGI:

PERMETTE

  1. il commercio al dettaglio di fiori e piante di cui alla lettera a) del punto 1.2 dell’art. 1 è consentito negli ipermercati e supermercati;
  2. sono esclusi dal divieto di cui alla lettera b) del punto 1.2 dell’art. 1 i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale; sono altresì esclusi dal predetto divieto i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
  3. è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020; la consegna a domicilio deve avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
  4. è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche,secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
  5. le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.

Cambio Isa per nuovo codice Ateco, niente cessazione dal concordato

Il cambio del codice attività a causa della nuova classificazione Ateco 2025 non comporta automaticamente l’uscita dal concordato preventivo biennale (Cpb) per chi vi ha aderito per il biennio 2024-2025, anche se cambia l’indice sintetico di affidabilità fiscale (Isa). L’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che non si tratta di una modifica sostanziale dell’attività, e quindi…

Maggiori Informazioni

Catastrofi naturali, l’indennizzo va al proprietario dell’immobile

La conversione in legge del Dl 39/2025 ha introdotto modifiche per chiarire e correggere l’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali delle imprese, evidenziando ancora difficoltà interpretative e problemi di coordinamento tra le norme. Le novità principali riguardano: Scoperto e franchigia: le grandi imprese non sono più soggette al limite del 15%, ma resta incerto il…

Maggiori Informazioni

Trasferte e rimborsi spese ricevute di pagamento per provare la tracciabilità

Dal 1° gennaio 2025, le nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) impongono l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti ai fini della deducibilità fiscale dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza. I rimborsi non pagati con strumenti tracciabili (bonifici, carte, ecc.) diventano indeducibili per il datore di lavoro e imponibili per il…

Maggiori Informazioni

L’adesione al concordato spalanca le porte del regime premiale Isa

Chi ha un buon punteggio ISA (almeno 8 su 10) nel 2024 può ottenere dei vantaggi fiscali. Se il punteggio è ancora più alto (9 o più), i benefici sono maggiori. Ad esempio: Con voto 9 o superiore, si può evitare il visto di conformità per usare o chiedere rimborsi di crediti fiscali fino a:…

Maggiori Informazioni

Concordato al restyling Pronto il modello Cpb

Il decreto in arrivo in Parlamento introduce modifiche alla riforma fiscale, con particolare attenzione al Concordato Preventivo Biennale (CPB). Ecco i punti principali : Stop per i forfettari dal 2025Chi è nel regime forfettario non potrà più aderire al CPB dal 2025. Il 2024 rimane l’unico anno in cui possono farlo, e solo a titolo…

Maggiori Informazioni