Ultima chiamata alla cassa per la rottamazione-quater

Articolo pubblicato il 07/11/2023

La prima o unica rata della rottamazione quater deve essere pagata entro il termine dei tempi supplementari, ovvero entro il 6 novembre, anche se inizialmente era prevista per il 31 ottobre.
È importante notare che i pagamenti sono considerati regolari se effettuati entro cinque giorni dalla scadenza prevista, e questa regola si applica a tutte le scadenze.
Quindi, il pagamento della prima o unica rata, inizialmente previsto per il 31 ottobre 2023, è considerato regolare se effettuato entro il 6 novembre 2023, a causa del calendario che prevede che il 5 novembre sia una domenica.

Per quanto riguarda la rottamazione quater, è possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 6 novembre 2023, tenendo conto della tolleranza di cinque giorni e della scadenza in un giorno festivo. In alternativa, è possibile suddividere il pagamento in un massimo di 18 rate, con la prima e la seconda rata pari al 10% dell’importo totale dovuto, scadenti il 6 novembre 2023 e il 30 novembre 2023, rispettivamente.
Le restanti rate, tutte dello stesso importo, scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024. In caso di pagamento rateale, saranno applicati interessi al tasso del 2% annuo a partire dal 1° novembre 2023.

È rilevante sottolineare che se si verificano ritardi di pagamento superiori a 5 giorni, il mancato o insufficiente pagamento di una rata o dell’unica rata causerà la perdita dei benefici della definizione agevolata. In tal caso, riprenderanno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei debiti oggetto della dichiarazione.
I versamenti effettuati saranno considerati acconti sull’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non estingueranno il debito residuo, che sarà oggetto di ulteriori azioni di recupero da parte dell’agente della riscossione.

È importante anche prestare particolare attenzione a questa norma, poiché in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento superiore a 5 giorni, il debito originario può essere “risuscitato”. Ad esempio, se un contribuente aderisce alla rottamazione quater con un debito originario di 500mila euro, che si riduce a 200mila euro dopo i pagamenti, e poi non paga una delle ultime tre rate da 10mila euro ciascuna, rischia di vedere il suo debito originario di 500mila euro ripristinato, da cui saranno detratti i 170mila euro già pagati. In questo modo, il debito residuo potrebbe tornare a 330mila euro.

fonte: IlSole24Ore

In allegato l’articolo integrale:

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