Super e Iper ammortamenti solo fino al 31.12.2018, ad oggi nessuna proroga

Articolo pubblicato il 2016/03/03

SCADENZA DEI SUPER AMMORTAMENTI

I super ammortamenti volti a incentivare l’acquisto di beni strumentali nuovi consentono una deduzione pari al 30%, del:

  • costo sostenuto per l’acquisto di tali beni, beneficiabile tramite una maggiorazione della sua quota di ammortamento
  • canone di leasing di competenza per la quota di capitale e non per quella di interessi. Se si effettua, quindi, l’acquisto di un bene per l’importo di 100, il suo costo potrà essere dedotto per 130, l’importo aggiuntivo di 30 non può essere, comunque, dedotto nell’anno di acquisto ma solo nel periodo di ammortamento.

Da tale provvedimento sono esclusi diversi beni tra cui fabbricati, costruzioni e vetture ad uso strumentale. Attualmente il super ammortamento è concesso su beni strumentali nuovi acquistati entro il 31 dicembre 2018 e 30 giugno 2019, se nel 2018 viene versato al fornitore un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. Al fine di capire se un investimento può essere agevolato o meno, è necessario valutarne la tempistica di realizzazione in base alla seguente tabella:

  • BENI MOBILI  –  CONSEGNA O SPEDIZIONE
  • APPALTO  –  ULTIMA PRESTAZIONE
  • BENI ACQUISITI IN LEASING  –  DATA CONSEGNA ALL’UTILIZZATORE

SCADENZA DEGLI IPER AMMORTAMENTI

Gli iper ammortamenti sono applicabili a tutti i beni finalizzati a favorire il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e sono indicati nell’Allegato A della L.232/2016. A questi beni viene attribuito un incremento del costo deducibile del 150%, per cui un bene acquistato a 100 può essere dedotto per 250.

Ad oggi, possono usufruire dell’iper ammortamento i beni acquistati entro:

  • 31 dicembre 2018
  • 31 dicembre 2019, se l’investimento viene iniziato nel 2018 versando un acconto pari ad almeno il 20% del suo costo di acquisizione.

Se, inoltre, si effettuano nello stesso periodo investimenti in beni immateriali strumentali indicati nell’allegato B della L.232/2016, si potrà procedere con un loro ammortamento maggiorato per il 40%.