Speciale Decreto Crescita

Sono state pubblicate le specifiche del Decreto Crescita con interessanti punti da valutare attentamente.

E’ stato pubblicato sul S.O. alla G.U. n.151 del 29 giugno 2019, la legge di conversione n.58 del D.L. 30 aprile 2019 n.34, con il relativo testo coordinato. A seguire si offre un quadro sinottico delle principali novità di interesse.

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in particolare lo Studio Professionale vi evidenzia i seguenti punti:

Articolo 1 – Torna il Super ammortamento

Per gli investimenti, effettuati da imprese e esercenti arti e professioni, in beni materiali strumentali nuovi, con l’esclusione dei veicoli e degli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, il costo di acquisizione è maggiorato del 30% a condizione che siano effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l’ordine risulti accettato da parte del venditore e sia avvenuto li pagamento in misura almeno pari la 20% del costo di acquisizione. La maggiorazione non si applica per la parte di investimento che eccede i 2,5 milioni di euro. Per espressa previsione normativa, la maggiorazione non produce effetti ai fini degli Isa.

 

Articolo 2 – Revisione mini ires

Viene integralmente riscritta, a mezzo dell’abrogazione dei commi 28-34, L. 145/2018, la c.d. mini Ires, con la conseguenza che, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è ridotta:

  • dell’,1,5% per il 2019;
  • del 2,5% per il 2020;
  • del 3% per il 2021;
  • del 3,5% per il 2022 e
  • del 4% a decorrere dal 2023.

Viene prevista l’estensione dell’agevolazione anche per i soggetti Irpef che producono un reddito di impresa e sono in regime di contabilità ordinaria.
Ai fini della mini Ires:

  • si considerano riserve di utili non disponibili quelle formate con utili, diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell’articolo 2433, cod. civ., realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 e accantonati a riserva, a esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
  • l’incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.

È previsto che per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell’esercizio successivo.
In caso di adesione al consolidato nazionale, l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell’imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione.
La mini Ires si applica anche alle imprese che partecipano al consolidato mondiale.
In caso di opzione per la trasparenza fiscale l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. L’eventuale quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell’importo su cui spetta l’aliquota ridotta dell’esercizio successivo.
L’agevolazione è cumulabile con altri benefici fiscali con esclusione di quelli che prevedono regimi forfettari di determinazione del reddito.
Le disposizioni attuative saranno individuate con decreto Mef da emanarsi entro 90 giorni.

 

Articolo 3 – Deducibilita’ Imu

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 14, comma 1, D.Lgs. 23/2011, viene rimodulata la percentuale di deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali dai redditi (non dall’Irap) di impresa e di lavoro autonomo nella seguente misura: 2019 per il 50%;  2020 e 2021 per il 60%;  2022 per il 70% e dal 2023 integralmente.

 

Articolo 3 ter – Dichiarazione imu e tasi

Slittano al 31 dicembre i termini per la presentazione delle dichiarazioni ai fini Imu e Tasi, oggi fissati al 30 giugno.

 

Articolo 3 quinquies – Canoni non percepiti

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 26, Tuir, per i contratti di locazione di immobili a uso abitativo, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, viene introdotta la possibilità di poter fruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida dello sfratto. A tal fine, è necessario comunque provare la mancata percezione dei canoni a mezzo di intimazione di sfratto o ingiunzione di pagamento.
Per i contratti stipulati anteriormente al 1° gennaio 2020 resta fermo che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti è riconosciuto un credito di imposta di pari importo.

 

Articolo 4 – Patent Box

A partire dal 2019, in alternativa alla procedura di ruling di cui all’articolo 31-ter, D.P.R. 600/1973, ove applicabile, è possibile determinare e dichiarare il reddito agevolabile in idonea documentazione individuata con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro 90 giorni.
Con il medesimo provvedimento saranno definite le ulteriori disposizioni attuative.
I soggetti che optano per tale modalità, ripartiranno la variazione in diminuzione in 3 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’Irap.
Viene prevista la non applicazione delle sanzioni nell’ipotesi in cui il contribuente abbia determinato direttamente l’agevolazione senza azionare il ruling, a condizione che nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni la documentazione prevista nell’emanando provvedimento, idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all’ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall’utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Ai sensi del comma 5, è possibile applicare tali disposizioni, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa purché sia presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in caso di attivazione del ruling a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate della volontà di rinuncia alla procedura. In tal caso, la somma delle variazioni in diminuzione deve essere ripartita in 3 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e Irap.

Articolo 4-bis, comma 2 – Rinvio termini presentazione dichiarazioni

Slitta al 30 novembre il termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi (Irpef, Ires e Irap)

 

Articolo 12-ter – Termine emissione fattura

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 21, D.P.R. 633/1972, a decorrere dal 1° luglio 2019, la fattura deve essere emessa entro 12 giorni (prima erano 10) dal momento di effettuazione dell’operazione di cessione o di prestazione di servizi.

 

Articolo 12-quinquies, comma 1 – Trasmissione telematica corrispettivi giornalieri

Viene introdotta la possibilità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, da parte dei commercianti al minuto e dei soggetti assimilati, entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.

 

Articolo 12-sexies – cedibilita’ crediti iva trimestrali

Viene introdotta la possibilità di procedere alla cessione del credito Iva trimestrale. La novità si applica a decorrere dai crediti per i quali è stato richiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.

 

Articolo 12-septies – Lettera di intento

A decorrere dal 1° gennaio 2020, la lettera di intento è trasmessa in via telematica all’Agenzia delle entrate che rilascia ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell’importazione, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d’intento, per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.
Parallelamente viene abrogata la previsione di cui all’articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997.
Con provvedimento direttoriale da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Agenzia delle entrate individua le modalità operative

 

Articolo 12-novies – Bollo virtuale sulle fatture elettroniche

Ai fini del calcolo dell’imposta di bollo dovuta in base alle fatture elettroniche inviate al SdI, l’Agenzia delle entrate, ove rilevi che non sia stata apposta la specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo, integra le fatture stesse con procedure automatizzate, già in fase di ricezione sul SdI. A tal fine, nel calcolo dell’imposta dovuta, da rendere noto a tutti i soggetti passivi Iva, terrà conto sia dell’imposta dovuta in base a quanto correttamente dichiarato nella fattura, sia del maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l’assolvimento dell’imposta.
Quando tutto ciò non è possibile con procedure automatizzate, restano applicabili le ordinarie procedure di regolarizzazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e di recupero del tributo.

 

Articolo 13-bis – Obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcoolici

Torna l’obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini.

 

Articolo 49 – Credito di imposta partecipazione fiere internazionali

Al fine di migliorare il livello e la qualità di internazionalizzazione delle pmi italiane viene introdotto un credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali e nazionali da parte delle pmi esistenti al 1° gennaio 2019.
Il credito è pari al 30%, nel limite massimo di 60mila euro, delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero, relativamente alle spese per l’affitto degli spazi espositivi; per l’allestimento dei medesimi spazi; per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti de minimis.
Il credito d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.
Con decreto Mise, da adottare entro 60 giorni, sono stabilite le disposizioni applicative con riferimento, in particolare, a:

  • le tipologie di spese ammesse al beneficio;
  • le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande;
  • l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore per cui è ammesso il credito di imposta;
  • le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta.

 

Articolo 49-bis – Incentivi assunzioni giovani

A decorrere dal periodo di imposta 2021, viene introdotto un incentivo in favore delle imprese che dispongono erogazioni liberali per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale e assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche. Le erogazioni devono avere un importo non inferiore a 10.000 euro.
Con D.M. da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge saranno individuate le modalità attuative.

 

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