Rivalutazioni generiche

Rivalutazione terreni e partecipazioni

Viene riproposta la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, agricoli ed edificabili, posseduti al 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva da versare entro il 30 giugno 2020 (in caso di rateazione la prima rata).

L’aliquota dell’imposta sostitutiva è unificata, prevedendola in misura pari all’11% sia per le partecipazioni in società non quotate, sia per i terreni.   (art. 1, commi 693,694)

 

Rivalutazione beni di impresa

Viene reintrodotta la possibilità per:

– società di capitali

– cooperative

– trust

– altri enti pubblici e privati che

1. esercitano attività commerciali

2. sono residenti nel territorio dello Stato

3. non adottano gli Ias nella redazione del bilancio

di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.

Si applicabilità, in quanto compatibili, gli articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000 e i relativi decreti attuativi.

Modalità di rivalutazione

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020.

La rivalutazione debba riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell’inventario e nella Nota integrativa.

Le imposte sostitutive e il versamento

Si applicano le seguenti imposte sostitutive:

– al saldo attivo della rivalutazione, affrancabile anche parzialmente, 10%;

-al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, 12% per i beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.

È ammessa la rateazione che varia in ragione dell’importo complessivo:

– per importi complessivi fino a 3 milioni di euro sono previste un massimo di 3 rate di pari importo. Il termine per il versamento delle rate è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute, rispettivamente, per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e per i periodi d’imposta successivi;

– per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro è previsto un massimo di 6 rate di pari importo. Il termine per il versamento della prima rata è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Entro il medesimo termine, riferito ai periodi di imposta successivi, dovranno essere versate la terza e la quinta rata. La seconda rata, la quarta e la sesta rata dovranno invece essere versate entro il termine previsto per il pagamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita.

È ammessa la compensazione.

Eventuale cessione dei beni rivalutati

In caso di cessione dei beni rivalutati prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Soggetti Ias

Il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio ex articolo 14, L. 342/2000, è applicato anche ai soggetti Ias, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, Tuir, a prescindere dal fatto che dalle medesime partecipazioni derivi un’influenza dominante o notevole nell’impresa partecipata. La rivalutazione non viene in tali casi vincolata alla necessità che debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. L’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva applicabile alla singola rivalutazione, è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando l’imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione. (art 1, commi 696,704)

Nuovo Iperammortamento 2026

Aggiornato al 02/01/26 La Legge di Bilancio (n. 199 del 30/12/2025) conferma l’intenzione del Governo di sostituire le agevolazioni “Transizione 4.0” e “Transizione 5.0” ed introduce un nuovo iperammortamento. L’obiettivo resta sempre il medesimo: incentivare gli investimenti in beni strumentali 4.0 e beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. La lista dei beni ammessi, inizialmente prevista dagli…

Maggiori Informazioni

Accessibilità digitale: obblighi in arrivo con la European Accessibility Act

A partire dal 28 giugno 2025, entreranno in vigore le disposizioni della European Accessibility Act (EAA), recepita in Italia con il Decreto Legislativo 139/2023. La normativa introduce nuovi requisiti in materia di accessibilità digitale, con l’obiettivo di garantire che i contenuti online siano fruibili anche da persone con disabilità. Ambito di applicazione L’obbligo riguarda tutte…

Maggiori Informazioni

Per chi gestisce la fatturazione attiva e passiva con un proprio software

Per tutti i clienti che utilizzano un gestionale o un software diverso da quello dello studio per emettere e ricevere fatture elettroniche, è importante ricordare quanto segue. Conservazione digitale delle fatture: cosa significa davvero La conservazione digitale a norma delle fatture elettroniche è un obbligo di legge. Non va confusa con la semplice archiviazione dei…

Maggiori Informazioni

Trattamento fiscale variabile sull’auto aziendale riassegnata

Dal 2025 le auto aziendali concesse ai dipendenti saranno tassate in base a tre regimi diversi. Restano valide le regole attuali (con aliquote tra il 25% e il 60%) per le auto consegnate o ordinate entro il 2024 e ricevute entro giugno 2025. Per le auto nuove, immatricolate e concesse dal 1° gennaio 2025, si…

Maggiori Informazioni

La comunicazione preventiva 4.0 detta il 20%

Le imprese che vogliono ottenere il credito d’imposta per la Transizione 4.0 o 5.0 devono seguire regole precise. Una di queste è versare un acconto almeno del 20% del valore del bene indicato nella comunicazione preventiva (cioè quella fatta all’inizio per “prenotare” il credito). Il problema: Se il prezzo del bene scende dopo la comunicazione,…

Maggiori Informazioni