Rivalutazioni generiche
Articolo pubblicato il 2020/01/14
Rivalutazione terreni e partecipazioni
Viene riproposta la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni, agricoli ed edificabili, posseduti al 1° gennaio 2020, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva da versare entro il 30 giugno 2020 (in caso di rateazione la prima rata).
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è unificata, prevedendola in misura pari all’11% sia per le partecipazioni in società non quotate, sia per i terreni. (art. 1, commi 693,694)
Rivalutazione beni di impresa
Viene reintrodotta la possibilità per:
– società di capitali
– cooperative
– trust
– altri enti pubblici e privati che
1. esercitano attività commerciali
2. sono residenti nel territorio dello Stato
3. non adottano gli Ias nella redazione del bilancio
di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.
Sono esclusi dalla rivalutazione gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa.
Si applicabilità, in quanto compatibili, gli articoli 11, 13, 14 e 15, L. 342/2000 e i relativi decreti attuativi.
Modalità di rivalutazione
La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1° gennaio 2020.
La rivalutazione debba riguardare beni della stessa categoria omogenea e deve essere annotata nell’inventario e nella Nota integrativa.
Le imposte sostitutive e il versamento
Si applicano le seguenti imposte sostitutive:
– al saldo attivo della rivalutazione, affrancabile anche parzialmente, 10%;
-al maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione, che si considera riconosciuto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, 12% per i beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili.
Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2021.
È ammessa la rateazione che varia in ragione dell’importo complessivo:
– per importi complessivi fino a 3 milioni di euro sono previste un massimo di 3 rate di pari importo. Il termine per il versamento delle rate è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute, rispettivamente, per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e per i periodi d’imposta successivi;
– per importi complessivi superiori a 3 milioni di euro è previsto un massimo di 6 rate di pari importo. Il termine per il versamento della prima rata è quello previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Entro il medesimo termine, riferito ai periodi di imposta successivi, dovranno essere versate la terza e la quinta rata. La seconda rata, la quarta e la sesta rata dovranno invece essere versate entro il termine previsto per il pagamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi rispetto a quello in cui la rivalutazione è eseguita.
È ammessa la compensazione.
Eventuale cessione dei beni rivalutati
In caso di cessione dei beni rivalutati prima del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
Soggetti Ias
Il riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti a bilancio ex articolo 14, L. 342/2000, è applicato anche ai soggetti Ias, anche con riferimento alle partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, Tuir, a prescindere dal fatto che dalle medesime partecipazioni derivi un’influenza dominante o notevole nell’impresa partecipata. La rivalutazione non viene in tali casi vincolata alla necessità che debba riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. L’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva applicabile alla singola rivalutazione, è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata versando l’imposta sostitutiva sul saldo attivo cumulativo della rivalutazione. (art 1, commi 696,704)
