Riepilogo adempimenti controlli ritenute su contratto appalti

Articolo pubblicato il 2020/02/03

Gli obblighi di controllo in capo al committente scattano quando quest’ultimo affida la realizzazione di un’opera o di un servizio mediante:

– contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o mediante rapporti negoziali diversi (pulizia, manutenzione, facchinaggio, portierato, logistica, lavorazioni, vigilanza anche servizi di elevata qualificazione, come assistenza e programmazione informatica, consulenza fiscale, consulenza legale svolti presso la sede del committente. ecc.)

ATTENZIONE: Non riguarda solo l’edilizia

Sono soggetti al nuovo obbligo solo se ricorrono i seguenti requisiti. Se ne manca anche solo 1 la nuova normativa non si applica:

  1. Corrispettivo >200.000/anno (va verificata sul complesso delle attività svolte nell’anno)
  2. Prevalente utilizzo di manodopera (dovrebbe essere valutata rapportando il costo della manodopera sostenuto dal prestato re al totale dei costi richiesti per realizzare l’opera o il servizio)
  3. Presso sedi del committente (non si sa se rientrino anche i siti in cui “di fatto” è il committente ad esercitare la propria attività attraverso il personale del prestatore)
  4. Uso beni strumentali del committente (che possono essere di sua proprietà, condotti in locazione, comodato o comunque nella sua disponibilità. La norma non precisa se, i beni strumentali del committente debbano essere “prevalenti” (in valore o sotto altri aspetti) rispetto ad eventuali attrezzature dell’appaltatore)

Adempimenti del Prestatore:

  • Trasmettere F24 distinti per ogni committente
  • No a compensazioni
  • Trasmettere al committente l’elenco dei dipendenti e ritenute
  • Entro 5 gg lavorativi successivi

Adempimenti del committente:

  • Richiedere la documentazione relativa alle ritenute applicate
  • Verificare la regolarità dei versamenti
  • In caso di irregolarità sospendere il pagamento dei corrispettivi fino al 20% del totale
  • Comunicare all’Agenzia il mancato pagamento

L’applatoatore può essere esonerato dagli adempimenti visti se:

  • In attività da almento 3 anni
  • Tutti gli obblighi dichiarativi adempiuti
  • Versamenti fiscali > del 10% dei ricavi
  • Non ha ruoli, accertamenti esecutivi superiori a 50.000
  • Certificazione rilasciata dall’Agenzia (tipo durc)