Ricerca e sviluppo, il credito omesso non decade e non è inesistente

Secondo la sentenza 518/12/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna (presidente Iacoviello, relatore Cremonini), la mancata indicazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nella dichiarazione dei redditi non comporta la decadenza dal beneficio, poiché tale fattispecie non è prevista dalla legge tra le cause di decadenza.

La vicenda

In questa vicenda, una società aveva impugnato un atto di recupero di un credito d’imposta derivante da costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo.
L’amministrazione finanziaria aveva giustificato il recupero sostenendo che la contribuente non aveva dichiarato il proprio credito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e, di conseguenza, il credito doveva considerarsi inesistente.
La società, nella propria difesa, aveva sostenuto che le spese alla base del credito erano già state indicate nei rispettivi dichiarativi in cui questo si era formato e quindi già note all’Erario.
In primo grado, il ricorso era stato accolto e l’ufficio aveva presentato un’impugnazione.
In secondo grado, i giudici avevano confermato la sentenza impugnata, affermando che la contribuente aveva regolarmente adempiuto agli obblighi dichiarativi negli anni in cui il credito si era formato. Inoltre, avevano precisato che nessuna norma prevede che la mancata compilazione del quadro RU comporti la decadenza del beneficio o costituisca motivo di irrogazione delle sanzioni.

Il giudizio

La sentenza emessa dalla Cgt Emilia Romagna evidenzia due importanti aspetti.
In primo luogo, i giudici richiamano il principio di collaborazione e buona fede tra l’ente impositore e il contribuente, sottolineando che quest’ultimo non può essere richiesto di fornire documenti e informazioni già in possesso dell’ufficio finanziario, in base all’articolo 6, comma 4 della legge 212/2000.
In secondo luogo, i giudici affermano che la mancata indicazione degli elementi costitutivi del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nella dichiarazione dei redditi non costituisce una causa di decadenza del beneficio, in quanto tale condizione non è prevista dalla norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 1, comma 280 e seguenti, legge 296/2006) e la fonte normativa secondaria (decreto ministeriale 76/2008) è stata ritenuta inefficace dalla Corte.
Inoltre, nonostante le pronunce favorevoli del contribuente emesse dalla Cassazione in merito alle sanzioni (sentenze 34444 e 34445/2021), l’Agenzia delle Entrate continua a ritenere sussistente la fattispecie di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, con la conseguente irrogazione di una sanzione che può variare dal 100% al 200% dell’importo compensato, ai sensi dell’articolo 13, comma 5 del Dlgs 471/97.

fonte: IlSole24Ore

In allegato il documento:

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