Ricerca e sviluppo, il credito omesso non decade e non è inesistente

Secondo la sentenza 518/12/2023 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna (presidente Iacoviello, relatore Cremonini), la mancata indicazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nella dichiarazione dei redditi non comporta la decadenza dal beneficio, poiché tale fattispecie non è prevista dalla legge tra le cause di decadenza.

La vicenda

In questa vicenda, una società aveva impugnato un atto di recupero di un credito d’imposta derivante da costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo.
L’amministrazione finanziaria aveva giustificato il recupero sostenendo che la contribuente non aveva dichiarato il proprio credito nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e, di conseguenza, il credito doveva considerarsi inesistente.
La società, nella propria difesa, aveva sostenuto che le spese alla base del credito erano già state indicate nei rispettivi dichiarativi in cui questo si era formato e quindi già note all’Erario.
In primo grado, il ricorso era stato accolto e l’ufficio aveva presentato un’impugnazione.
In secondo grado, i giudici avevano confermato la sentenza impugnata, affermando che la contribuente aveva regolarmente adempiuto agli obblighi dichiarativi negli anni in cui il credito si era formato. Inoltre, avevano precisato che nessuna norma prevede che la mancata compilazione del quadro RU comporti la decadenza del beneficio o costituisca motivo di irrogazione delle sanzioni.

Il giudizio

La sentenza emessa dalla Cgt Emilia Romagna evidenzia due importanti aspetti.
In primo luogo, i giudici richiamano il principio di collaborazione e buona fede tra l’ente impositore e il contribuente, sottolineando che quest’ultimo non può essere richiesto di fornire documenti e informazioni già in possesso dell’ufficio finanziario, in base all’articolo 6, comma 4 della legge 212/2000.
In secondo luogo, i giudici affermano che la mancata indicazione degli elementi costitutivi del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo nella dichiarazione dei redditi non costituisce una causa di decadenza del beneficio, in quanto tale condizione non è prevista dalla norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 1, comma 280 e seguenti, legge 296/2006) e la fonte normativa secondaria (decreto ministeriale 76/2008) è stata ritenuta inefficace dalla Corte.
Inoltre, nonostante le pronunce favorevoli del contribuente emesse dalla Cassazione in merito alle sanzioni (sentenze 34444 e 34445/2021), l’Agenzia delle Entrate continua a ritenere sussistente la fattispecie di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, con la conseguente irrogazione di una sanzione che può variare dal 100% al 200% dell’importo compensato, ai sensi dell’articolo 13, comma 5 del Dlgs 471/97.

fonte: IlSole24Ore

In allegato il documento:

Ricerca e sviluppo, il credito omesso non decade e non è inesistente

L’adesione al concordato spalanca le porte del regime premiale Isa

Chi ha un buon punteggio ISA (almeno 8 su 10) nel 2024 può ottenere dei vantaggi fiscali. Se il punteggio è ancora più alto (9 o più), i benefici sono maggiori. Ad esempio: Con voto 9 o superiore, si può evitare il visto di conformità per usare o chiedere rimborsi di crediti fiscali fino a:…

Maggiori Informazioni

Concordato al restyling Pronto il modello Cpb

Il decreto in arrivo in Parlamento introduce modifiche alla riforma fiscale, con particolare attenzione al Concordato Preventivo Biennale (CPB). Ecco i punti principali : Stop per i forfettari dal 2025Chi è nel regime forfettario non potrà più aderire al CPB dal 2025. Il 2024 rimane l’unico anno in cui possono farlo, e solo a titolo…

Maggiori Informazioni

Ravvedimento speciale, sanatoria aperta anche per le società con esercizi a cavallo

L’adesione al “ravvedimento speciale” per il periodo 2018-2022 deve essere completata entro il 31 marzo 2025. Questo ravvedimento riguarda i soggetti Isa che hanno aderito al concordato preventivo biennale (Cpb) entro il 31 ottobre 2024 (o il 12 dicembre 2024 con dichiarazione integrativa). Il pagamento delle imposte può essere effettuato in un’unica soluzione o in…

Maggiori Informazioni

Lo scudo si può estendere anche alle indagini finanziarie

La sanatoria fiscale prevede che il costo sia proporzionato ai benefici di protezione dagli accertamenti fiscali. Anche scegliendo la sanatoria, non si evitano completamente i controlli, come quelli dei verificatori o le richieste di documenti. Tuttavia, essa protegge dai controlli più complessi, come quelli sul reddito d’impresa e l’IRAP, ma non copre gli accertamenti IVA…

Maggiori Informazioni

Attivazione Pec personale

L’obbligo di iscrivere la PEC (Posta Elettronica Certificata) degli amministratori nel Registro delle Imprese, previsto dalla Legge n. 207/2024, si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025. Le imprese hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per comunicare l’indirizzo PEC di ciascun amministratore, anche se ci sono più amministratori. Inoltre, l’obbligo si…

Maggiori Informazioni