Prima casa under 36, stop alle agevolazioni fiscali
Sospensione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa da parte di individui sotto i 36 anni.
Al momento, queste esenzioni da imposte di registro, ipotecarie e catastali, nonché il credito d’imposta Iva e l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui, scadranno nel 2023, a meno di ulteriori interventi.
La Legge di Bilancio 2024, nell’articolo 3, si concentra esclusivamente sulla proroga della garanzia statale all’80% per i mutui per la prima casa, ma non estende la proroga alle altre disposizioni.
Attualmente, la manovra prevede una proroga di un anno, passando dal 2023 al 2024, per il regime speciale introdotto dal decreto Sostegni-bis (Dl n.73/2021), che alza la garanzia del Fondo per i mutui per la prima casa dal 50% all’80% del capitale. Questa proroga è destinata a coprire specifiche categorie considerate prioritarie, come giovani coppie, famiglie monoparentali con figli minori, inquilini di alloggi Iacp e individui sotto i 36 anni, purché il loro Isee non superi i 40.000 euro all’anno e richiedano un mutuo superiore all’80% del prezzo dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.
Questa proroga è giustificata per proteggere le categorie più vulnerabili e supportarle nell’acquisto di una residenza primaria e comporta un rifinanziamento del fondo di garanzia per 282 milioni di euro.
Tuttavia, il decreto Sostegni-bis aveva anche previsto altre misure simili, ma queste disposizioni non beneficeranno di una proroga nell’attuale situazione e scadranno il 31 dicembre 2023.
Queste agevolazioni riguardano individui che non hanno ancora compiuto 36 anni nell’anno in cui stipulano l’atto di acquisto e che hanno un Isee inferiore a 40.000 euro.
Per loro, l’atto di acquisto immobiliare soggetto a imposta di registro è esente da imposte di registro, ipotecarie e catastali. Se l’acquisto è soggetto a Iva (come le vendite effettuate dalle imprese costruttrici entro cinque anni dalla costruzione), oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, viene concesso un credito d’imposta non rimborsabile pari all’importo dell’imposta sul valore aggiunto pagata in relazione all’acquisto.
Inoltre, per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso residenziale per coloro che beneficiano di queste agevolazioni, è prevista l’esenzione dall’imposta sostitutiva, dall’imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali, nonché dalle tasse sulle concessioni governative. Queste agevolazioni scadranno anch’esse il 31 dicembre.
Nella Legge di Bilancio 2023 era stata effettuata l’ultima proroga, posticipando la scadenza dal 31 dicembre 2022 di un anno.
Al momento, potrebbero esserci delle novità in vista della legge di conversione del decreto Anticipi o tramite un eventuale maxiemendamento alla manovra.
fonte: IlSole24Ore
In allegato l’articolo integrale:
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