Operazioni Ue – San Marino, il documento “T2” è d’obbligo

In riferimento all’interpello 14/2022 , l’interpellante si è rivolto al fisco per avere informazioni riguardo l’interscambio tra l’Italia e San Marino.

La richiesta era se il rappresentante fiscale di un operatore sammarinese può cedere a quest’ultimo in regime di non imponibilità dei beni che il rappresentante stesso ha precedentemente acquistato in un Paese Ue.

La particolarità è legata al trasporto dei beni, dato che dal punto di partenza in un Paese Ue i beni arrivano direttamente in San Marino, ma nonostante ciò non sarebbe necessaria la predisposizione del documento di transito T2.

Al riguardo è bene ricordare come gli operatori quando importano dei beni direttamente in San Marino da Paese Ue diversi dall’Italia, devono utilizzare il documento doganale di Transito comunitario T2.

Per approfondire l’argomento, consultare il documento allegato:

Operazioni Ue – San Marino, il documento “T2” è d’obbligo

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