Omesso pagamento di rate degli accordi con il Fisco senza le sanzioni

Articolo pubblicato il 19/12/2022

In riferimento all’art.44 del Ddl Bilancio 2023 che riporta”Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo mediazione e conciliazione giudiziale” è stabilito che per i tributi amministrativi dall’agenzia delle Entrate, è possibile regolarizzare l’omesso o carente versamento:

  • delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonchè a seguito di reclamo mediazione, scadute al 1° gennaio 2023, e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta,
  • degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento, o l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.

Si noti che la norma prevede il versamento della sola imposta, ma va integrata perchè sono anche dovuti gli eventuali contributi previdenziali.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 o in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima il 31 marzo 2023.

Per approfondire meglio l’argomento, consultare il documento allegato:

Omesso pagamento di rate degli accordi con il Fisco senza le sanzioni