Omessi versamenti non punibili anche dopo il primo grado

Articolo pubblicato il 12/04/2023

Il decreto Bollette (Dl 34/2023) è stato pubblicato giovedì sera sulla Gazzetta Ufficiale con importanti novità.
Per coloro che beneficiano della tregua fiscale, ovvero della causa di non punibilità penale per omessi versamenti, la definizione della violazione deve avvenire prima della sentenza di appello, anche nel caso in cui il processo di primo grado sia già concluso.
L’articolo 23 del decreto prevede la non punibilità per i reati di omesso versamento ritenute, Iva e indebita compensazione di crediti non spettanti, a condizione che le violazioni siano correttamente definite e le somme dovute siano integralmente versate secondo le modalità previste dalla tregua fiscale, purché le procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.
Questa è la principale novità, rispetto alle bozze circolate in precedenza.

fonte: ilSole24Ore

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Omessi versamenti non punibili anche dopo il primo grado