Lavoratori senza certificato considerati assenti ingiustificati

Nel testo del DL n.127 del 21 settembre 2021, si evidenziano alcune variazioni rispetto alla bozza precedente, che riguarda lo status del lavoratore senza green pass, che non è più sospeso  dal lavoro ma è considerato assente ingiustificato.

Per il periodo di assenza, il lavoratore non percepisce la retribuzione sin dal primo giorno in cui gli è inibito l’accesso al luogo di lavoro per mancanza della certificazione.

Questa procedura, semplifica le procedure per le aziende: di fatto, mentre la sospensione è comunque un provvedimento che il datore di lavoro dovrebbe adottare e comunicare al lavoratore, l’assenza ingiustificata è semplicemente un fatto di cui l’azienda prende atto, senza comunicare nulla al lavoratore. La privazione della retribuzione è quindi una conseguenza automatica dell’assenza ingiustificata.

Si precisa inoltre che l’assenza ingiustificata fino alla presentazione del certificatoo in mancanza, fino al 31/12/21, non ha conseguenze disciplinari e comporta il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Non si verificano le conseguenze normalmente ricollegate all’assenza ingiustificata, cioè il licenziamento dopo un certo numeri di giorni in assenza.

Rimane invariata, rispetto alla prima bozza del decreto, la parte relativa alle sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro qualora non vengano fatti i controlli, definite le modalità operative degli stessi e individuati i soggetti incaricati.

Resta la sanzione per il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza certificato green pass ( fino a 1.500€).

 

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