La correzione dell’errata duplicazione di fattura
Articolo pubblicato il 2019/10/22
L’Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 395/2019, ha chiarito che l’erroneo invio di una fattura elettronica già inviata in formato cartaceo, l’errore è riconducibile alle figure “simili” alle cause di “nullità,annullamento, revoca, recissione” e, quindi, al fine di neutralizzare l’errato invio dei duplicati, si può emettere in formato elettronico le note di variazione ex art. 26, D.P.R. 633/1972, riportando nel campo “causale” la dizione “storno totale della fattura per errato invio tramite Sdi“.
Nel caso in cui i duplicati non hanno partecipato alle liquidazioni periodiche Iva del 2019, le note di variazione non possono costituire titolo per il recupero in detrazione dell ‘Iva a debito. Infine, dovranno essere avvisati i destinatari dei duplicati che non hanno detratto l’Iva e dedotto il costo ivi rappresentato, che le note di variazione ricevute non devono partecipare alla liquidazione periodica e non vanno annotate in contabilità, salvo l’obbligo di conservazione del documento ricevuto.
(Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 395/2019)
