Il costo dei pagamenti mancati o tardivi scende dal 30% al 25%

Le penalità per chi paga le tasse in ritardo o non le paga saranno ridotte.
Il decreto legislativo 87 del 14 giugno 2024 ha modificato il sistema delle sanzioni fiscali, abbassando alcune delle multe previste.
Ad esempio, la sanzione del 30% per i pagamenti ritardati o omessi, prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997, è stata ridotta al 25%.

Ora l’articolo 13 stabilisce che chi non effettua i pagamenti dovuti, come acconti, pagamenti periodici o saldi risultanti dalla dichiarazione dei redditi, sarà soggetto a una multa del 25% dell’importo non versato.
Questo vale anche quando, a seguito di controlli, emerge che l’imposta dovuta è più alta o l’importo detraibile è inferiore.

Le nuove sanzioni si applicheranno alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Se il ritardo nel pagamento non supera i 90 giorni, la sanzione del 25% sarà ridotta alla metà (12,5%). Se il ritardo è di massimo 15 giorni, il 12,5% sarà ulteriormente ridotto a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo (0,833% al giorno).

Inoltre, chi si ravvede spontaneamente, ossia chi paga volontariamente e corregge l’errore prima di essere scoperto, potrà beneficiare di ulteriori riduzioni delle sanzioni.

La sanzione del 25% si applica in caso di mancato pagamento di un tributo o parte di esso entro i termini previsti. Questo vale anche quando, a seguito di controlli automatizzati o formali, emerge che l’importo delle tasse dovute è maggiore di quanto dichiarato.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti possono essere di due tipi:

  1. Controllo automatico: Si tratta di una verifica automatizzata delle dichiarazioni annuali, che riguarda l’Irpef, l’Iva, le dichiarazioni dei sostituti d’imposta, il modello 770 e l’Irap. Questo controllo serve a liquidare le imposte, i contributi e i premi dovuti, o i rimborsi spettanti, basandosi sui dati dichiarati.
  2. Controllo formale: È un controllo più approfondito delle dichiarazioni annuali, che viene effettuato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Anche questo riguarda l’Irpef, l’Iva, le dichiarazioni dei sostituti d’imposta, il modello 770 e l’Irap.

fonte: IlSole24Ore

In allegato articolo integrale:

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