Dichiarazioni d’intento
Dal prossimo 1° gennaio 2020 l’esportatore abituale non avrà più l’obbligo di consegnare la dichiarazione d’intento al fornitore, unitamente alla copia della ricevuta di trasmissione telematica, al fine di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 8, lett. c), D.P.R. 633/1972.
Tuttavia, a fronte di tale soppressione è previsto quanto segue:
– nelle fatture emesse o nelle dichiarazioni doganali devono essere indicati gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione di intento;
– sono soppressi alcuni adempimenti relativi all’emissione e al ricevimento delle dichiarazioni di intento (ad esempio, la numerazione progressiva e l’annotazione in apposito registro);
Le modalità operative per l’applicazione delle predette novità dovevano trovare attuazione in un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2019 che ad oggi tale provvedimento non è ancora stato approvato.
Tuttavia, non sarà più previsto l’obbligo di consegna della dichiarazione, unitamente alla copia della ricevuta telematica al fornitore, ciò significa che l’esportatore abituale sarà comunque tenuto a comunicare l’avvenuta presentazione della dichiarazione al proprio fornitore, ma potrà farlo anche con mezzi “informali” (ad esempio via mail).
Sul punto va segnalato che resta fermo l’obbligo, in capo al fornitore, di effettuare il cd. “riscontro telematico”, e che in caso di omesso adempimento sarà applicabile la proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta non applicata.
È del tutto evidente che il fornitore avrà tutto l’interesse di tutelare la propria posizione e di chiedere copia dei documenti al fine di poter eseguire il riscontro nelle modalità più corrette.
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