Dichiarazione di intento 2022 e fatturazione elettronica

Articolo pubblicato il 26/01/2022

Attenzione: nuove modalità emissione fattura elettronica e dichiarazione di intento

DICHIARAZIONE DI INTENTO 2022
La dichiarazione d’intento attesta la volontà del soggetto qualificato come esportatore abituale di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.
La dichiarazione può riguardare:

· – una operazione singola (per un determinato importo);

· – oppure più operazioni (fino a concorrenza di un determinato importo).

Obblighi dell’esportatore abituale
La dichiarazione di intento, emessa dall’esportatore abituale avvalendosi del Modello DI, dev’essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, in conformità con il modello approvato (art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/83). L’Agenzia rilascia, quindi, apposita ricevuta telematica dell’avvenuta ricezione.

Aumento del plafond da utilizzare
Qualora l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, intenda acquistare senza applicazione dell’IVA per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata, è tenuto a produrre una nuova dichiarazione, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza imposta (ris. 120/E/2016).

Possibilità di non avvalersi della dichiarazione d’intento
L’esportatore abituale può manifestare al fornitore, anche attraverso comportamento concludente, la volontà di non utilizzare il plafond per alcune operazioni senza revocare del tutto la dichiarazione di intento presentata (interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018).

Obblighi del fornitore
Il fornitore è tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l’applicazione di una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento dell’imposta stessa (art. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97).
Il riscontro da parte del fornitore può avvenire:

· direttamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, inserendo il codice fiscale del dichiarante, l’anno nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica;

· nel proprio cassetto fiscale.

 

Fatturazione
Dall’1.1.2022, per emettere la fattura elettronica in riferimento alle operazioni in regime di non imponibilità IVA (art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72), il cedente o prestatore deve utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria, al fine di trasmettere il documento al Sistema di Interscambio (provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2021 n. 293390).
La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento.
In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

· nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;

· nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001);

· nel campo 2.2.1.16.4 deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Qualora la dichiarazione d’intento sia stata invalidata, a seguito dei controlli di cui al provv. n. 293390/2021, la fattura elettronica trasmessa al SdI (contenente il corrispondente numero del protocollo di ricezione) è invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta che viene recapitata dal SdI.