Crediti fiscali in scadenza non utilizzabili per versare Iva non dovuta
Il credito d’imposta in scadenza non può essere utilizzato per il pagamento dell’IVA che non è effettivamente dovuta, con l’intenzione di richiedere successivamente il rimborso di quest’ultima. Questo caso è stato esaminato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta numero 460 del 13 novembre 2023 e riguarda una società che ha pianificato di eseguire lavori presso la propria struttura ricettiva/residence al fine di migliorare l’efficienza energetica.
Tali interventi sono stati oggetto di un credito d’imposta e di un contributo previsto dall’articolo 1 del Decreto Legge 152/2021, che è stato riconosciuto, secondo il comma 4, alle imprese operanti nel settore turistico, tra cui alberghi, gestori di strutture ricettive all’aria aperta, imprese nel campo del turismo, del tempo libero, delle fiere e dei congressi, compresi stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi a tema, inclusi parchi acquatici e faunistici.
L’importo del credito d’imposta è pari all’80% delle spese sostenute e effettuate entro il 31 dicembre 2024 per interventi di miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture, riqualificazione antisismica, eliminazione di barriere architettoniche, costruzione di piscine termali e progetti di digitalizzazione.
In aggiunta, c’è anche un contributo a fondo perduto del 50%, che non rientra nella nostra discussione.
Il credito d’imposta può essere utilizzato solo per la compensazione delle imposte senza alcun limite e può essere ceduto integralmente in conformità con le norme stabilite nel comma 8.
Il cessionario può fruire del credito nelle stesse modalità previste per il cedente.
Inoltre, secondo quanto indicato nell’avviso pubblico del Ministero del Turismo datato 23 dicembre 2021, il credito deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2025.
Nel caso in cui la compensazione o la cessione non avvengano entro questa data, si perderà la possibilità di usufruire dei vantaggi fiscali e non sarà possibile richiedere il rimborso.
La società richiedente ha espresso preoccupazione riguardo alla difficoltà di utilizzare il credito entro il 31 dicembre 2025 e ha proposto di compensarlo utilizzando “il versamento di IVA non effettivamente dovuta nel corso dell’esercizio 2025, salvo chiedere successivamente il rimborso della stessa”.
L’Agenzia delle Entrate ha risposto negativamente a questa proposta, sottolineando che cercare di compensare il credito agevolativo con un debito IVA creato artificialmente nel modello di pagamento non è consentito.
Tale debito IVA non corrisponde al debito d’imposta calcolato in conformità con l’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 100/1998, che riguarda la differenza tra l’IVA a debito e l’IVA a credito del mese.
L’Agenzia ha evidenziato che questa proposta sembra mirare solo a generare un credito IVA in eccesso da dichiarare annualmente e da richiedere a rimborso, eludendo così i limiti di utilizzo del credito d’imposta e cambiando in modo arbitrario la sua natura da agevolazione fiscale a credito IVA.
fonte: Il Sole 24Ore
In allegato l’articolo originale:
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