Cosa fare se il RENTRI non funziona: guida semplice per le aziende
Articolo pubblicato il 2026/02/17
Il provvedimento fornisce indicazioni operative da seguire in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI e della rete Internet. Con l’avvicinarsi della scadenza del 13 febbraio 2026, sono state presentate richieste di proroga dell’entrata in vigore dell’adempimento. Tuttavia, la conversione in legge del decreto Milleproroghe (Dl 200/25) avverrà entro il 1° marzo 2026, quindi dopo il termine del 13 febbraio 2026.
Il decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026 chiarisce cosa devono fare le aziende quando il RENTRI non è disponibile. In questi casi, il formulario digitale (xFir) può essere gestito in modalità cartacea.
Come verificare l’indisponibilità del servizio
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) indica che il portale www.rentri.gov.it è il riferimento ufficiale per verificare l’effettiva indisponibilità dei servizi. Se anche questo portale non fosse disponibile, occorre controllare l’eventuale avviso pubblicato sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Il decreto prevede due diverse procedure in caso di blocco del sistema:
- una procedura in caso di interruzione non dovuta a manutenzione ordinaria o straordinaria;
- una procedura nel caso in cui manchi la connessione Internet.
Le istruzioni operative sono contenute nell’Allegato 1 del decreto e si applicano dal momento in cui viene comunicato ufficialmente l’evento di indisponibilità tramite avviso pubblicato nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI e sul portale dell’Albo Gestori.
Le misure straordinarie restano valide fino al termine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Direzione Generale competente del MASE comunica la chiusura dell’evento. In ogni caso, si applicano fino alla chiusura del ciclo di vita del singolo xFir.
L’utilizzo ordinario dell’xFir riprende dal giorno successivo alla comunicazione ufficiale di cessazione dell’evento di indisponibilità.
Cosa fare operativamente durante l’indisponibilità
Quando si utilizza il formulario in modalità cartacea, occorre tenere presente che:
- la copia completa del formulario deve essere restituita dal trasportatore direttamente tramite PEC oppure attraverso i servizi di supporto RENTRI;
- i dati del formulario non devono essere trasmessi al RENTRI;
- nelle annotazioni deve essere riportata la dicitura: “Fir emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al decreto Direttoriale Ecb n. 25 del 5.2.2026”;
- deve essere compilata la dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet, prevista in appendice all’Allegato 2, e trasmessa via PEC a dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità.
Controlli e verifiche
In caso di controllo presso l’unità locale, l’operatore deve essere in grado di esibire la dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività Internet e dimostrare la corrispondenza tra le informazioni riportate e quanto trasmesso al RENTRI.
La stessa procedura deve essere seguita anche nei casi di mancata trasmissione dei dati dell’xFir per rifiuti pericolosi oppure quando il destinatario non riesce a trasmettere al produttore/detentore e al trasportatore la copia completa dell’xFir entro i termini previsti. Il RENTRI registra comunque la data di trasmissione.
Per chiarimenti su come applicare correttamente queste procedure nella vostra azienda, contattateci per ricevere informazioni e supporto.
