Convertito il Decreto Fiscale
Speciale manovre di fine anno: Convertito il Decreto Fiscale
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 240 dicembre 2019, la L. 157/2019, di conversione del D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale, di cui si offre un quandro sinottico delle principali novità di interesse. Per qualsiasi chiarimento rivolgersi ad Agnese.
Articolo 1: Accollo dei debiti
Viene regolamentata la disciplina prevista dall’articolo 8, comma 2, L. 212/2000 consistente nell’accollo del debito di imposta altrui. In particolare, è previsto che chiunque si accolli il debito d’imposta altrui, deve procede al relativo pagamento secondo le modalità ordinariamente previste, con la precisazione che non è ammesso l’utilizzo in compensazione di crediti propri dell’accollante.
Nel caso in cui non siano rispettate tali regole, i versamenti non si considerano eseguiti, con conseguente applicazione delle sanzioni ex articolo 13, D.Lgs. 471/1997.
Gli atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi sono da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento. L’accollante è coobbligato in solido per l’imposta e gli interessi.
Con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno adottate le modalità attuative.
Articolo 2: Cessazione partite Iva e divieto di compensazione
A mezzo dell’inserimento di 3 nuovi commi nell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, è previsto che, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita Iva, ai sensi dell’articolo 35, comma 15-bis, D.P.R. 633/1972, è fatto divieto di compensazione dei crediti, a prescindere dalla tipologia e dall’importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all’attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento. L’obbligo rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata.
Parimenti inibita è la compensazione (dei soli crediti Iva) per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati VIES. Il divieto rimane fintantoché non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l’emissione del provvedimento di esclusione. Infine, nel caso di compensazione in divieto di quanto sopra previsto, il modello F24 si considera scartato.
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Per maggiori informazioni consultare il documento allegato:
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