Contrasto alle Indebite compensazioni
Articolo pubblicato il 2019/11/18
Articolo 3, commi 1 e 3
A decorrere dal 1° gennaio 2020, la compensazione del credito Iva annuale o da modello TR nonchè dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’ irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, può avvenire a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.
