Appalti con obbligo di versamento ritenute in capo ai committenti

Articolo 4, commi 1 e 2

Con decorrenza del 1 gennaio 2020, viene introdotto il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, prevedendo che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano un’opera o un servizio a un’impresa sono tenuti al versamento di tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, nel corso di durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

Tali importi devono essere versati, almeno 5 giorni prima del termine di versamento su uno specifico c/c comunicato dal commitente, da parte delle imprese, deve essere trasmesso, via pec:

– un elenco nominativo di tutti i lavoratori, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate, l’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;

– tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento;

– i dati identificativi del bonifico effettuato.

Il committente procederà al relativo versamento in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute, indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito.

E’ espressamente previsto che, per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse e per il versamento, senza possibilità di compensazione, sono responsabili le imprese appaltatrici e subappaltatrici.

I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data.

Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute, comunicandolo al committente entro 5 giorni dal termine di versamento, allegando una certificazione che attesti i seguenti requisiti:

– risultino in attività da almeno 5 anni o abbiano eseguito nel corso dei 2 anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro:

– non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la certificazione è messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle entrate mediantecanali telematici.

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