Affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta: cosa prevede la legge 199/2025
Articolo pubblicato il 2026/02/17
I commi 44 e 45 della legge 199/2025 prevedono la possibilità, per le società, di “affrancare” (cioè liberare dal vincolo fiscale) i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi in sospensione d’imposta presenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e ancora esistenti al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025.
L’affrancamento può essere totale o parziale e avviene tramite il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10% delle imposte sui redditi e dell’Irap.
L’imposta sostitutiva deve essere indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e versata in quattro rate di pari importo:
- la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative allo stesso periodo d’imposta;
- le successive tre entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte relative ai tre periodi d’imposta successivi.
Per le società che non hanno aderito nel 2025, è prevista una nuova opportunità tramite indicazione nella dichiarazione dei Redditi SC 2026. Questa opzione consente di liberare, anche solo in parte, le riserve in sospensione, indipendentemente dal presupposto che aveva originato il vincolo fiscale.
Rientrano nell’agevolazione entrambe le tipologie di riserve in sospensione:
- quelle in regime di sospensione “moderato”, tassabili solo in caso di distribuzione;
- quelle in regime di sospensione “radicale”, tassabili anche in caso di utilizzo diverso dalla distribuzione.
Nei bilanci societari sono ancora presenti riserve in sospensione d’imposta derivanti dalle recenti norme di rivalutazione, come:
- quelle previste dall’articolo 110 del Dl 104/2020, con pagamento di un’imposta sostitutiva del 3%;
- quelle previste dall’articolo 6-bis del Dl 23/2020 per i settori alberghiero e termale, che consentivano la rivalutazione fiscale gratuita dei beni, senza versamento di imposta sostitutiva, ma con mantenimento della sospensione d’imposta sul saldo attivo di rivalutazione.
L’affrancamento comporta che, una volta liberate, le riserve possano essere distribuite senza concorrere alla formazione del reddito imponibile della società. In assenza di affrancamento, invece, la distribuzione comporta la tassazione, considerando distribuite per prime le riserve di utili, con tassazione in capo ai soci.
Sono considerate riserve di capitale quelle costituite da:
- sovrapprezzi di emissione di azioni o quote;
- interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote;
- versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale;
- saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.
La società deve comunicare ai soci la natura delle riserve distribuite e il relativo regime fiscale. Se vengono distribuite riserve di capitale, occorre specificare che, in assenza di utili e di riserve di utili, la distribuzione non costituisce reddito tassabile, ma riduce il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Se invece, pur distribuendo civilisticamente riserve di capitale, sono presenti riserve di utili disponibili, la distribuzione costituisce utile tassabile. In tal caso, per i soci persone fisiche non in regime d’impresa, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
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