Catastrofi naturali, l’indennizzo va al proprietario dell’immobile
Articolo pubblicato il 16/05/2025
La conversione in legge del Dl 39/2025 ha introdotto modifiche per chiarire e correggere l’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali delle imprese, evidenziando ancora difficoltà interpretative e problemi di coordinamento tra le norme.
Le novità principali riguardano:
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Scoperto e franchigia: le grandi imprese non sono più soggette al limite del 15%, ma resta incerto il rapporto con norme regolamentari più ampie. Libertà negoziale estesa anche ai gruppi con polizze unitarie.
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Abusi edilizi: sono assicurabili solo gli immobili con titolo edilizio valido o costruiti quando non era obbligatorio. Le irregolarità minori non impediscono la copertura, mentre gli immobili non assicurabili non possono ricevere fondi pubblici in caso di calamità.
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Beni di terzi: l’imprenditore deve assicurare anche beni di terzi usati nell’attività, salvo coperture equivalenti. Il proprietario resta titolare dell’indennizzo, che deve usare per il ripristino. Se inadempiente, dovrà versare all’imprenditore un’indennità fino al 40% dell’indennizzo ricevuto.
Permangono criticità operative, soprattutto sui tempi e le modalità di applicazione delle nuove regole.
fonte: IlSole24Ore
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Catastrofi naturali, l’indennizzo va al proprietario dell’immobile
