Sulle donazioni indirette di immobili c’è esclusione di imposta e non esenzione

La legge di cui si parla nel comma 4-bis dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 346/1990 (il testo unico sull’imposta di donazione) prevede che le donazioni indirette “collegate” a atti soggetti a tasse come l’imposta di registro o l’IVA, che riguardano immobili o aziende (come ad esempio quando i genitori pagano l’appartamento per il figlio), non siano soggette a tassazione.
Questa legge non deve essere considerata come una “esenzione” dall’imposta di donazione, ma come una “esclusione” dall’imposta, poiché serve a definire i limiti della situazione fiscale, esprimendo la scelta del legislatore di identificare quei fatti che rappresentano una reale manifestazione della capacità contributiva specifica che la legge intende tassare con una determinata imposta.

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 17424/2023, afferma che questa legge definisce i confini dell’imposizione fiscale (e non è una norma agevolativa), quindi agisce direttamente senza richiedere un intervento “attivo” da parte del contribuente, poiché è il legislatore stesso che esclude l’imposizione fiscale per la situazione considerata.
Quindi, questa norma non ha un carattere speciale, ma opera in modo sistematico nel definire l’ambito oggettivo del tributo in coerenza con lo scopo per cui l’imposizione fiscale è stata stabilita dal legislatore.

Di conseguenza, quando la norma indica il “collegamento” tra la donazione indiretta e l’azione legale compiuta dal beneficiario come requisito per l’esenzione dall’imposta di donazione, non è necessario (come richiesto dall’Agenzia delle Entrate nell’avviso di accertamento che è stato poi oggetto di controversia alla Corte di Cassazione) che il contribuente richieda esplicitamente l’applicazione di tale disposizione.

Il contribuente non è tenuto a fare una dichiarazione esplicita nel documento in cui viene menzionata la donazione indiretta.

fonte: il Sole 24 Ore

Per proseguire con l’argomento, consultare il documento allegato:

Sulle donazioni indirette di immobili c’è esclusione di imposta e non esenzione

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