Dichiarazione di intento 2022 e fatturazione elettronica

Attenzione: nuove modalità emissione fattura elettronica e dichiarazione di intento

DICHIARAZIONE DI INTENTO 2022
La dichiarazione d’intento attesta la volontà del soggetto qualificato come esportatore abituale di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.
La dichiarazione può riguardare:

· – una operazione singola (per un determinato importo);

· – oppure più operazioni (fino a concorrenza di un determinato importo).

Obblighi dell’esportatore abituale
La dichiarazione di intento, emessa dall’esportatore abituale avvalendosi del Modello DI, dev’essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, in conformità con il modello approvato (art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/83). L’Agenzia rilascia, quindi, apposita ricevuta telematica dell’avvenuta ricezione.

Aumento del plafond da utilizzare
Qualora l’esportatore abituale, nel medesimo periodo di riferimento, intenda acquistare senza applicazione dell’IVA per un importo superiore a quello inserito nella dichiarazione d’intento presentata, è tenuto a produrre una nuova dichiarazione, indicando l’ulteriore ammontare fino a concorrenza del quale si intende continuare ad utilizzare la facoltà di effettuare acquisti senza imposta (ris. 120/E/2016).

Possibilità di non avvalersi della dichiarazione d’intento
L’esportatore abituale può manifestare al fornitore, anche attraverso comportamento concludente, la volontà di non utilizzare il plafond per alcune operazioni senza revocare del tutto la dichiarazione di intento presentata (interpello Agenzia delle Entrate n. 954-6/2018).

Obblighi del fornitore
Il fornitore è tenuto a verificare l’avvenuta trasmissione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l’applicazione di una sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, fermo l’obbligo del pagamento dell’imposta stessa (art. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97).
Il riscontro da parte del fornitore può avvenire:

· direttamente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, inserendo il codice fiscale del dichiarante, l’anno nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica;

· nel proprio cassetto fiscale.

 

Fatturazione
Dall’1.1.2022, per emettere la fattura elettronica in riferimento alle operazioni in regime di non imponibilità IVA (art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72), il cedente o prestatore deve utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria, al fine di trasmettere il documento al Sistema di Interscambio (provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2021 n. 293390).
La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento.
In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:

· nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;

· nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001);

· nel campo 2.2.1.16.4 deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Qualora la dichiarazione d’intento sia stata invalidata, a seguito dei controlli di cui al provv. n. 293390/2021, la fattura elettronica trasmessa al SdI (contenente il corrispondente numero del protocollo di ricezione) è invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta che viene recapitata dal SdI.

Nuovo Iperammortamento 2026

Aggiornato al 02/01/26 La Legge di Bilancio (n. 199 del 30/12/2025) conferma l’intenzione del Governo di sostituire le agevolazioni “Transizione 4.0” e “Transizione 5.0” ed introduce un nuovo iperammortamento. L’obiettivo resta sempre il medesimo: incentivare gli investimenti in beni strumentali 4.0 e beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo. La lista dei beni ammessi, inizialmente prevista dagli…

Maggiori Informazioni

Accessibilità digitale: obblighi in arrivo con la European Accessibility Act

A partire dal 28 giugno 2025, entreranno in vigore le disposizioni della European Accessibility Act (EAA), recepita in Italia con il Decreto Legislativo 139/2023. La normativa introduce nuovi requisiti in materia di accessibilità digitale, con l’obiettivo di garantire che i contenuti online siano fruibili anche da persone con disabilità. Ambito di applicazione L’obbligo riguarda tutte…

Maggiori Informazioni

Per chi gestisce la fatturazione attiva e passiva con un proprio software

Per tutti i clienti che utilizzano un gestionale o un software diverso da quello dello studio per emettere e ricevere fatture elettroniche, è importante ricordare quanto segue. Conservazione digitale delle fatture: cosa significa davvero La conservazione digitale a norma delle fatture elettroniche è un obbligo di legge. Non va confusa con la semplice archiviazione dei…

Maggiori Informazioni

Trattamento fiscale variabile sull’auto aziendale riassegnata

Dal 2025 le auto aziendali concesse ai dipendenti saranno tassate in base a tre regimi diversi. Restano valide le regole attuali (con aliquote tra il 25% e il 60%) per le auto consegnate o ordinate entro il 2024 e ricevute entro giugno 2025. Per le auto nuove, immatricolate e concesse dal 1° gennaio 2025, si…

Maggiori Informazioni

La comunicazione preventiva 4.0 detta il 20%

Le imprese che vogliono ottenere il credito d’imposta per la Transizione 4.0 o 5.0 devono seguire regole precise. Una di queste è versare un acconto almeno del 20% del valore del bene indicato nella comunicazione preventiva (cioè quella fatta all’inizio per “prenotare” il credito). Il problema: Se il prezzo del bene scende dopo la comunicazione,…

Maggiori Informazioni