Per i clienti che utilizzano il TFM
La Corte di Cassazione con la sentenza numero 24848/2020 segna un passaggio fondamentale a favore del TFM, come formula alternativa per remunerare l’attività prestata dall’amministratore.
L’assimilazione che per anni l’Agenzia delle Entrate ha fatto tra TFM (campo società amministratori) e TFR (dipendenti) è stata alla base della tesi formulata sempre dall’Agenzia, in base alla quale il TFM sarebbe deducibile se d’importo non superiore alla seguente proporzione: compensi annui degli amministratori divisi per 13,5 (operando quindi un parallelismo rispetto alla modalità di calcolo del TFR).
La sentenza respinge dunque questo paradigma, ma non annulla la responsabilità degli amministratori, allorquando i compensi e il TFM, deliberati e percepiti, siano palesemente esorbitanti rispetto alle dimensioni aziendali.
Nel dettaglio:
in considerazione del fatto che quanto deliberato in termini di TFM, può essere dedotto per competenza e non per cassa, questo implica il fatto che, in caso di delibera di un importo di TFM eccessivo rispetto al fatturato e al risultato economico dell’azienda, questo potrà comunque essere dedotto, con conseguenze diverse in termini di possibili perdite che potrebbero risultare, con implicazioni in termini di responsabilità degli amministratori.
Ciò significa che, anche se il calcolo utilizzato non può ritenersi corretto, né il compenso, né il TFM sono esonerati dall’essere determinati in base a criteri di ragionevolezza.
Ovviamente ciò rende molto più difficoltose le valutazioni che andranno calate sulle singole realtà aziendali, in termini di fatturato, risultato economico e opera svolta dall’amministratore.
Condizione indispensabile per considerare l’indennità deducibile (nell’anno di deliberazione), da parte della società, è la presenza di un atto avente data certa.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.211/E/2008 ben dispone che, nel caso in cui mancasse una delibera assembleare riportante data certa anteriore all’inizio del rapporto, l’indennità non potrebbe essere dedotta nell’anno di riferimento, ma solo nel momento in cui essa divenisse erogabile all’amministratore, il quale di contro (mancando data certa) non potrebbe applicare il più favorevole regime di tassazione separata.
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