Ordinanza Regionale e nuovo DPCM 22 marzo: tutte le novità per le imprese

Sono stati adottati provvedimenti che impongono limitazioni alle attività produttive, a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus:

  • Primo provvedimento di Sabato 21 Marzo della Regione Lombardia (DELIBERA REGIONALE 514 del 21 marzo 2020) – Clicca qui per scaricarlo
  • Secondo provvedimento di Domenica 22 marzo del Governo (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Marzo 2020) – Clicca qui per scaricarlo
  • Decreto di Domenica 22 marzo un Decreto dei Ministri della Salute e dell’Interno, che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Le differenti disposizioni si sovrappongono in alcuni punti ed a volte non è semplice interpretarle, indicativamente possiamo riassumere:

A partire da lunedì 23 marzo sono consentite solo le attività con codice ATECO rientrante nella tabella del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Marzo 2020. Potete verificare il vostro codice ateco direttamente nella visura della camera di commercio relativa alla vostra azienda:

Indicativamente possiamo elencare le attività di maggiore interesse (è un elenco non esaustivo):

  • 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali10 Industrie alimentari
  • 11 Industria delle bevande
  • 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
  • 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
  • 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
  • 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
  • 16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno
  • 17 Fabbricazione di carta
  • 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
  • 20 Fabbricazione di prodotti chimici
  • 22.1 Fabbricazione di articoli in gomma
  • 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
  • 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
  • 26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature e lettromedicali ed elettroterapeutiche
  • 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
  • 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
  • 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
  • 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
  • 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
  • 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
  • 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
  • 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
  • 53 Servizi postali e attività di corriere
  • j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
  • 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
  • 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
  • 94 Attività di organizzazioni economiche, d i datori di lavoro e professionali
  • 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
  • 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
  • 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
  • 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
  • 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

– È possibile il proseguimento delle attività non indicate, purchè siano funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività della tabella stessa, nonchè degli impianti a ciclo produttivo continuo.

Come proseguire nelle attività: E’ obbligatoria la comunicazione al prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva (in cui sono spiegati e giustificati i motivi della richiesta),  fino ad eventuale diniego l’attività può essere proseguita.

– Sono possibili attività (pubbliche o in concessione) che forniscono servizi di pubblica utilità (volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione), nonchè produzione, trasporto e commercializzazione consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici , nonchè di prodotti agricoli e alimentari.

– Sono possibili le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale.

– Fino alle ore 24 del 25 marzo è consentito, a chi finora poteva lavorare e deve sospendere l’attività, di completare le attività necessarie alla sospensione stessa (spedizione della merce in giacenza, consegne, messa in sicurezza). È sempre possibile continuare l’attività in modalità remota oppure da casa.

– Sono sospese,  le attività commerciali al dettaglio, i mercati settimanali scoperti sia alimentari che non, i distributori automatici H24 bevande e alimenti confezionati, le slot machine, le altre attività artigianali di servizio (con le esclusioni citate sopra), i servizi di ristorazione, le palestre, i centri benessere, acconciatori ed estetisti, tatuatori, massaggi.

– Sono chiuse tutte le strutture ricettive comunque denominate (ivi compresi residence, alloggi agrituristici e locazioni brevi per finalità turistiche), ed è sospesa l’accoglienza degli ospiti che dovranno lasciare le strutture entro 72 ore.

– È stabilito lo stop generale ai cantieri edili legati alla costruzione o alla ristrutturazione delle abitazioni, mentre restano aperti solo quelli legati alle opere pubbliche di manutenzione ferroviaria e stradale e ad altre opere particolari, legate al comparto infrastrutture. A non essere sospesi sono tutti i cantieri connessi al codice Ateco “ingegneria civile”, incluso nella lista delle attività che resteranno garantite.

Ricordiamo infine che, per tutte le attività per le quali è consentito il proseguimento, è previsto l’obbligo del massimo rispetto dei protocolli di sicurezza, che sono comunque condizione necessaria per poter continuare il lavoro, come la sanificazione, la distanza minima e l’ adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Il decreto governativo scade il 3 aprile, ma sarà probabilmente reiterato. La delibera regionale scade il 15 aprile.

In ogni caso è opportuno tener conto che il regime di sospensione sino a nuovi aggiornamenti.

 

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