Riepilogo adempimenti controlli ritenute su contratto appalti
Articolo pubblicato il 2020/02/03
Gli obblighi di controllo in capo al committente scattano quando quest’ultimo affida la realizzazione di un’opera o di un servizio mediante:
– contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o mediante rapporti negoziali diversi (pulizia, manutenzione, facchinaggio, portierato, logistica, lavorazioni, vigilanza anche servizi di elevata qualificazione, come assistenza e programmazione informatica, consulenza fiscale, consulenza legale svolti presso la sede del committente. ecc.)
ATTENZIONE: Non riguarda solo l’edilizia
Sono soggetti al nuovo obbligo solo se ricorrono i seguenti requisiti. Se ne manca anche solo 1 la nuova normativa non si applica:
- Corrispettivo >200.000/anno (va verificata sul complesso delle attività svolte nell’anno)
- Prevalente utilizzo di manodopera (dovrebbe essere valutata rapportando il costo della manodopera sostenuto dal prestato re al totale dei costi richiesti per realizzare l’opera o il servizio)
- Presso sedi del committente (non si sa se rientrino anche i siti in cui “di fatto” è il committente ad esercitare la propria attività attraverso il personale del prestatore)
- Uso beni strumentali del committente (che possono essere di sua proprietà, condotti in locazione, comodato o comunque nella sua disponibilità. La norma non precisa se, i beni strumentali del committente debbano essere “prevalenti” (in valore o sotto altri aspetti) rispetto ad eventuali attrezzature dell’appaltatore)
Adempimenti del Prestatore:
- Trasmettere F24 distinti per ogni committente
- No a compensazioni
- Trasmettere al committente l’elenco dei dipendenti e ritenute
- Entro 5 gg lavorativi successivi
Adempimenti del committente:
- Richiedere la documentazione relativa alle ritenute applicate
- Verificare la regolarità dei versamenti
- In caso di irregolarità sospendere il pagamento dei corrispettivi fino al 20% del totale
- Comunicare all’Agenzia il mancato pagamento
L’applatoatore può essere esonerato dagli adempimenti visti se:
- In attività da almento 3 anni
- Tutti gli obblighi dichiarativi adempiuti
- Versamenti fiscali > del 10% dei ricavi
- Non ha ruoli, accertamenti esecutivi superiori a 50.000
- Certificazione rilasciata dall’Agenzia (tipo durc)
