Contrasto all’omesso versamento di ritenute in settori labour intensive
Articolo 4, commi 1 e 2: Contrasto all’omesso versamento di ritenute in settori labour intensive
Con decorrenza 1° gennaio 2020 (quindi anche in relazione a contratti stipulati antecedentemente a tale data, come precisato dalla risoluzione n. 108/E/2019), viene introdotto il nuovo articolo 17-bis, D.Lgs. 241/1997, con cui viene previsto che i soggetti residenti ai fini delle imposte dirette in Italia, quando affidano il compimento di un’opera o di più opere o di uno o più servizi:
– di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro
– tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma devono richiedere all’appaltatrice o alla subappaltatrice, che sono obbligate a provvedervi, copia delle deleghe di pagamento relative alle ritenute (per Irpef e addizionali) applicate ai sensi di:
– articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973
– articolo 50, comma 4, D.Lgs. 446/1997
– articolo 1, comma 5, D.Lgs. 360/1998
e trattenute dalle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati in tali opere e/o servizi.
A tal fine, tali ritenute devono essere versate distintamente per singolo committente e senza possibilità di compensazione. La risoluzione 109/E/2019 ha fornito le regole per la compilazione della sezione “dati anagrafici” del modello F24.
Ai fini di consentire la verifica dei versamenti, entro 5 giorni dagli stessi, devono essere inviate al committente le deleghe e un elenco nominativo dei lavoratori, identificati tramite codice fiscale, che sono stati impiegati nel mese precedente direttamente nelle opere e/o servizi prestati, con il dettaglio delle ore lavorate, l’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente al lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. La risoluzione n. 108/E/2019 ha precisato che la ripartizione del totale ritenute del mese sul singolo committente va effettuata sulla base di parametri oggettivi, quale – ad esempio – il numero delle ore lavorate sulla commessa, rispetto al totale delle ore lavorate nel mese. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate potranno essere disciplinate le modalità di trasmissione telematica di tali informazioni.
Se a tale data, l’appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, ha maturato il diritto a dei corrispettivi relativi al contratto, ma, alternativamente:
– non trasmette le deleghe;
– dalle deleghe risulti l’omesso o insufficiente versamento
il committente sospende, finché perdura l’inadempimento, il pagamento sino a un valore pari al 20% dell’opera o servizio, o per l’importo pari alle ritenute non versate.
Inoltre, entro 90 giorni, deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti.
La ditta inadempiente non può intraprendere azioni esecutive finalizzate al soddisfacimento del credito.
In caso di inottemperanza agli obblighi di controllo e/o blocco dei pagamenti, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alle sanzioni irrogate all’impresa inadempiente, senza possibilità di procedere a compensazione.
Per le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici, è esclusa la possibilità di procedere all’estinzione delle obbligazioni relative ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi obbligatori, maturati in vigenza del contratto e relativi al personale direttamente impiegato, mediante compensazione.
Le previsioni di cui sopra non si rendono applicabili se le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, trasmettano una certificazione attestante la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello di scadenza delle ritenute, dei seguenti requisiti:
a) siano operative da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi, inoltre, in tali periodi di imposta devono risultare versamenti registrati nel conto fiscale in misura pari a un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non risultino:
– iscrizioni a ruolo;
– accertamenti esecutivi o
– avvisi di addebito
affidati all’agente della riscossione e relativi alle imposte sui redditi, all’Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali, di importo superiore a 50.000 euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione (con esclusione delle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza).
La dichiarazione è rilasciata dall’Agenzia delle entrate ed è valida per 4 mesi.
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