Proroga credito d’imposta formazione 4.0

Articolo pubblicato il 2020/01/14

È prorogata al 2020 la disciplina del credito d’imposta introdotta dall’articolo 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, con l’esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive.

Se le attività di formazione sono erogate da soggetti esterni all’impresa, sono ammissibili al credito anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

È eliminato l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione all’interno dei CCNL.

Modifica importi

Viene rimodulato il limite massimo annuale del credito:

– per piccole imprese è riconosciuto in misura pari al 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

– per le medie imprese è riconosciuto in misura pari al 40% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;

– per le grandi imprese è riconosciuto in misura pari al 30% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

La misura è aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

Modalità utilizzo del credito

Il credito è utilizzabile a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili esclusivamente in compensazione.

È fatto divieto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale del credito stesso.

Al fine di monitoraggio, deve essere inviata apposita comunicazione al Mise, con un modello, il cui contenuto, modalità e termini di invio saranno individuati con decreto direttoriale.

( art.1, commi 210,217)