La detrazione Iva sulle fatture ricevute a fine anno.

Articolo pubblicato il 2019/12/05

A fine anno occorre monitorare attentamente l’arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l’Iva a credito.

La regola della detrazione Iva a fine anno richiede quindi l’analisi delle fatture distinguendo tra:

fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019,
fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020,

ATTENZIONE: nella liquidazione di gennaio 2020 l’Iva relative a fatture di acquisto di dicembre ma ricevute e registrate nel mese di gennaio NON POTRANNO ESSERE MESSE IN DETRAZIONE NELLA LIQUIDAZIONE IVA DI DICEMBRE come fatto nei mesi precedenti. Pertanto le fatture datate e ricevute in dicembre andranno registrate ancora nel mese di dicembre se si vuole recuperare l’IVA nella liquidazione di fine anno.

Per l’individuazione del termine di ricezione della fattura e la verifica dell’eventuale mancata ricezione della fattura di acquisto si fa riferimento a quanto stabilito dall’Agenzia:

“dopo l’effettuazione dei controlli con esito positivo, il SdI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario”.

In alcuni casi la consegna della fattura elettronica da parte del SdI non è possibile per cause tecniche come, ad esempio, quando:
– il canale telematico (web service o sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP) non è attivo e funzionante,
– la casella Pec indicata risulta piena o non attiva,
– il cliente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.

In questi casi, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente (cliente).
Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva per il cliente.